L’atto di costituzione di parte civile

La costituzione di parte civile è l’atto attraverso il quale viene esercitata l’azione civile nel processo penale da parte di quei soggetti, o dai loro successori universali, che si assumono danneggiati dal reato di cui al capo d’imputazione. L’atto è dunque volto ad ottenere il risarcimento dal pregiudizio subito a causa del delitto commesso dall’imputato secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

– ai sensi dell’art. 78 c.p.p. la costituzione deve contenere a pena di inammissibilità : a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura; d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore.

– Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

– La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti per la costituzione delle parti ai sensi dell’art. 484 c.p.p. (termine previsto a pena di decadenza).

– è necessaria, ai fini dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale mediante costituzione di parte civile, il conferimento della procura speciale (art. 76 c.p.p.).

Dott. Marco Conti