L'atto di costituzione di parte civile
La costituzione di parte civile è l’atto attraverso il quale viene esercitata l’azione civile nel processo penale da parte di quei soggetti, o dai loro successori universali, che si assumono danneggiati dal reato di cui al capo d’imputazione. L’atto è dunque volto ad ottenere il risarcimento dal pregiudizio subito a causa del delitto commesso dall’imputato secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
– ai sensi dell’art. 78 c.p.p. la costituzione deve contenere a pena di inammissibilità : a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura; d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore.
– Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
– La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti per la costituzione delle parti ai sensi dell’art. 484 c.p.p. (termine previsto a pena di decadenza).
– è necessaria, ai fini dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale mediante costituzione di parte civile, il conferimento della procura speciale (art. 76 c.p.p.).
Dott. Marco Conti

L'atto di costituzione di parte civile
La costituzione di parte civile è l’atto attraverso il quale viene esercitata l’azione civile nel processo penale da parte di quei soggetti, o dai loro successori universali, che si assumono danneggiati dal reato di cui al capo d’imputazione. L’atto è dunque volto ad ottenere il risarcimento dal pregiudizio subito a causa del delitto commesso dall’imputato secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
– ai sensi dell’art. 78 c.p.p. la costituzione deve contenere a pena di inammissibilità : a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura; d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore.
– Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
– La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti per la costituzione delle parti ai sensi dell’art. 484 c.p.p. (termine previsto a pena di decadenza).
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