Guida in stato di ebbrezza, la particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte con la sentenza n. 43854 depositata in data 17 ottobre 2016, si è pronunciata sull’applicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” ai sensi dell’art. 131 bis c.p., in relazione alla guida in stato di ebbrezza.
Nel caso di specie, un soggetto, alla guida del proprio autoveicolo, veniva fermato dagli agenti della polizia stradale e sottoposto ad accertamenti volti a riscontrare la presenza di sostanze alcoliche. Il riscontro risultava positivo di talché al guidatore veniva contestata la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica.
L’imputato veniva condannato in seguito a giudizio abbreviato dal gip di Lamezia Terme. La sentenza di condanna veniva poi confermata in secondo grado dalla Corte Territoriale di Catanzaro
Adiva dunque la Suprema Corte il ricorrente eccependo la particolare tenuità del fatto contestatogli atteso il non elevato tasso alcolemico, di poco sopra il limite minimo della forbice stabilita dall’art. 186 comma 2 d.lgs n. 285 del 1992, nonché la propria incensuratezza.
Ad un tale riguardo gli Ermellini ricordano che, in virtù di un consolidato principio di diritto, “La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo” (Cass. Pen. 13681/2016).
Per quanto sopra esposto, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dall’imputato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Dott. Marco Conti

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Ad un tale riguardo gli Ermellini ricordano che, in virtù di un consolidato principio di diritto, “La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo” (Cass. Pen. 13681/2016).
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