Procedimenti sotto a 1033 euro, l'imposta di registro non è dovuta
In ragione dei numerosi quesiti pervenuti alla Direzione Generale della Giustizia Civile, volti a verificare se, a seguito dell’adozione da parte dell’Agenzia delle Entrate della risoluzione 97/E/2014, sia o meno possibile applicare ai provvedimenti del giudice ordinario, aventi valore non eccedente i 1.033, 00 euro, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro prevista dall’art. 46 l. n. 374/1991, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile ha inviato una nota al Presidente della Corte di Cassazione ed ai Presidenti delle Corti d’appello e dei Tribunali ordinari al fine di chiarire alcuni aspetti in merito al «regime fiscale delle spese nelle cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033, 00 trattate in grado di appello dinanzi al Tribunale».
Con tale nota, in particolare, viene precisato che «l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro debba riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore non sia superiore ad euro 1.033, 00, ma anche gli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio».

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