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Coppie gay, riconoscimento legale in Italia imposto dalla CEDU
Secondo la C.E.D.U., sez. IV, lo Stato deve riconoscere alle coppie omosessuali i diritti civili come per le coppie eterosessuali, proprio perché rientrano nelle ampie nozioni di vita familiare e privata previste dall’art. 8 CEDU.
Nel caso di specie le istanze per le pubblicazioni di matrimonio delle coppie omosessuali ricorrenti sono state respinte a norma dell’art. 98 c.c., in quanto contrarie all’ordine pubblico.
La decisione della C.E.D.U. ha evidenziato che proprio in Italia alcune sentenze hanno già riconosciuto alcuni diritti alle coppie conviventi omosessuali (cfr. a titolo esemplificativo Corte Cost. n. 404/1988, Cass. n. 5544/1994, Cass. n. 1328/2011) ed in sostanza, secondo quanto disposto dall’art. 8 CEDU, anche le coppie omosessuali hanno diritto ad una vita familiare e quindi al riconoscimento e alla tutela di essa (cfr. in tal senso la celeberrima decisione Schalk e Kopf c. Austria del 24/06/2010).
Per quanto riguarda, invece, il diritto al matrimonio delle coppie omosessuali, la C.E.D.U. afferma che tale diritto debba esser riconosciuto loro dalle autorità nazionali in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini.
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Coppie gay, riconoscimento legale in Italia imposto dalla CEDU
Secondo la C.E.D.U., sez. IV, lo Stato deve riconoscere alle coppie omosessuali i diritti civili come per le coppie eterosessuali, proprio perché rientrano nelle ampie nozioni di vita familiare e privata previste dall’art. 8 CEDU.
Nel caso di specie le istanze per le pubblicazioni di matrimonio delle coppie omosessuali ricorrenti sono state respinte a norma dell’art. 98 c.c., in quanto contrarie all’ordine pubblico.
La decisione della C.E.D.U. ha evidenziato che proprio in Italia alcune sentenze hanno già riconosciuto alcuni diritti alle coppie conviventi omosessuali (cfr. a titolo esemplificativo Corte Cost. n. 404/1988, Cass. n. 5544/1994, Cass. n. 1328/2011) ed in sostanza, secondo quanto disposto dall’art. 8 CEDU, anche le coppie omosessuali hanno diritto ad una vita familiare e quindi al riconoscimento e alla tutela di essa (cfr. in tal senso la celeberrima decisione Schalk e Kopf c. Austria del 24/06/2010).
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