
Notifica via fax al difensore di sabato pomeriggio, non c'è irregolarità
Con la sentenza n. 21439/2015 la II Sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che “non costituisce fatto notorio che gli studi professionali siano chiusi il sabato pomeriggio, soprattutto nel momento in cui risultino regolarmente in funzione le attrezzature telematiche idonee a ricevere le comunicazioni provenienti dagli uffici pubblici”.
In tale modo, dunque, è stata motivato il rigetto del ricorso proposto dal difensore di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, nel quale si contestava che il GIP non avesse tempestivamente inviato al difensore l’avviso di fissazione dell’interrogatorio di garanzia, avendo la cancelleria del Giudice inviato il c.d. “biglietto di cancelleria” via fax nel pomeriggio del sabato, comunicando la fissazione dell’interrogatorio per il successivo lunedì mattina.
Secondo la Corte, però, l’avviso era stato fatto nel pieno rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge: ed infatti la comunicazione era avvenuta presso lo studio del difensore nominato (dunque nel luogo di elezione previsto dalla legge), nel rispetto del preavviso di almeno 24 ore prima della data dell’interrogatorio ed attraverso il mezzo più sicuro (ovvero il fax). Alcun vizio, dunque, poteva riconoscersi nella comunicazione avvenuta in tali termini, ragione per la quale la Corte ha rigettato il ricorso.

Notifica via fax al difensore di sabato pomeriggio, non c'è irregolarità
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In tale modo, dunque, è stata motivato il rigetto del ricorso proposto dal difensore di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, nel quale si contestava che il GIP non avesse tempestivamente inviato al difensore l’avviso di fissazione dell’interrogatorio di garanzia, avendo la cancelleria del Giudice inviato il c.d. “biglietto di cancelleria” via fax nel pomeriggio del sabato, comunicando la fissazione dell’interrogatorio per il successivo lunedì mattina.
Secondo la Corte, però, l’avviso era stato fatto nel pieno rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge: ed infatti la comunicazione era avvenuta presso lo studio del difensore nominato (dunque nel luogo di elezione previsto dalla legge), nel rispetto del preavviso di almeno 24 ore prima della data dell’interrogatorio ed attraverso il mezzo più sicuro (ovvero il fax). Alcun vizio, dunque, poteva riconoscersi nella comunicazione avvenuta in tali termini, ragione per la quale la Corte ha rigettato il ricorso.
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