Gronde tetto, spese di manutenzione da dividere fra condomini
Con sentenza n. 27154 depositata il 22 dicembre2014 la Corte di Cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza di merito, ha affermato il seguente principio di diritto: “Salvo che il contrario risulti espressamente dal titolo, le gronde, i doccioni e i “canali di scarico” delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale costituiscono bene comune ai sensi dell’art. 1117 c.c., atteso che svolgono una funzione necessaria all’uso comune e servono all’uso e al godimento comune, ancorché la funzione di copertura dell’edificio sia espletata da terrazzo di proprietà esclusiva”.
Infatti, precisano i giudici di legittimità, le gronde convogliano le acque meteoriche dalla sommità dell’edificio fino a terra o a scarichi fognari e svolgono, quindi, funzione che prescinde dal regime proprietario del terrazzo di copertura pertanto le spese ad esse riferite vanno suddivise tra tutti i condomini.
Gronde tetto, spese di manutenzione da dividere fra condomini
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