Gronde tetto, spese di manutenzione da dividere fra condomini

gennaio 19th, 2015|Articoli, Locazioni e condominio|

Con sentenza n. 27154 depositata il 22 dicembre2014 la Corte di Cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza di merito, ha affermato il seguente principio di diritto: “Salvo che il contrario risulti espressamente dal titolo, le gronde, i doccioni e i “canali di scarico” delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale costituiscono bene comune ai sensi dell’art. 1117 c.c., atteso che svolgono una funzione necessaria all’uso comune e servono all’uso e al godimento comune, ancorché la funzione di copertura dell’edificio sia espletata da terrazzo di proprietà esclusiva”.

Infatti, precisano i giudici di legittimità, le gronde convogliano le acque meteoriche dalla sommità dell’edificio fino a terra o a scarichi fognari e svolgono, quindi, funzione che prescinde dal regime proprietario del terrazzo di copertura pertanto le spese ad esse riferite vanno suddivise tra tutti i condomini.