L’indagato, la persona offesa ed i loro rispettivi difensori possono richiedere informazioni circa le eventuali iscrizioni di procedimenti penali nel registro delle notizie di reato, ai sensi dell’art. 335 c.p.p., secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
– Le iscrizioni nel registro delle notizie di reato non sono comunicate nel caso in cui si proceda per una dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.;
– In particolari casi in cui sussistano specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il PM può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabili.