![02[1]](https://www.studioscicchitano.it/wp-content/uploads/2015/02/021.jpg)
Giurisdizione e vendita internazionale di cose mobili: la pronuncia della Cassazione
Con l’ordinanza n. 24279, depositata in data 14 novembre 2014, le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione si sono espresse sul tema della giurisdizione nell’ambito di controversie insorte in seguito a vendita internazionale di cose mobili.
Il ragionamento posto in essere dalla Suprema Corte fa seguito ad una loro precedente sentenza (n. 13941/14) in cui era stato affermato che il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna.
Tale criterio, qualora non risulti chiaramente dall’esame del complesso delle clausole contrattuali, va individuato nel luogo della consegna materiale dei beni, attraverso cui l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale di vendita.
Ovviamente, specificano gli Ermellini che «al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale».
![02[1]](https://www.studioscicchitano.it/wp-content/uploads/2015/02/021.jpg)
Giurisdizione e vendita internazionale di cose mobili: la pronuncia della Cassazione
Con l’ordinanza n. 24279, depositata in data 14 novembre 2014, le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione si sono espresse sul tema della giurisdizione nell’ambito di controversie insorte in seguito a vendita internazionale di cose mobili.
Il ragionamento posto in essere dalla Suprema Corte fa seguito ad una loro precedente sentenza (n. 13941/14) in cui era stato affermato che il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna.
Tale criterio, qualora non risulti chiaramente dall’esame del complesso delle clausole contrattuali, va individuato nel luogo della consegna materiale dei beni, attraverso cui l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale di vendita.
Ovviamente, specificano gli Ermellini che «al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale».
Recent posts.
Nel panorama giuridico italiano, raramente una questione apparentemente tecnica come il computo dei termini processuali ha assunto una rilevanza così cruciale per la tutela del diritto di difesa. La recente pronuncia della Cassazione civile Sez. [...]
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18464 del 16 maggio 2025, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Salvatore Staiano, ha ammesso l’utilizzo, da parte degli avvocati della difesa, dei file di [...]
In un’epoca in cui ogni informazione diffusa sul web sembra destinata a restare per sempre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14488/2025, affronta una questione tanto attuale quanto delicata: il rapporto tra il [...]
Recent posts.
Nel panorama giuridico italiano, raramente una questione apparentemente tecnica come il computo dei termini processuali ha assunto una rilevanza così cruciale per la tutela del diritto di difesa. La recente pronuncia della Cassazione civile Sez. [...]
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18464 del 16 maggio 2025, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Salvatore Staiano, ha ammesso l’utilizzo, da parte degli avvocati della difesa, dei file di [...]