La formula dell'istanza di rinuncia agli atti

Il patrocinatore che abbia avviato una procedura esecutiva ai danni del debitore può provocarne  l’estinzione, ai sensi dell’art. 629 c.p.c., presentando una istanza secondo la formule che segue: Istanza di rinuncia agli atti.

Non senza segnalare che il processo esecutivo, prima dell’aggiudicazione/assegnazione, si estingue solo se l’istanza viene presentata dal creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti muniti di titolo; dopo la vendita invece è necessario che la rinuncia provenga da tutti i creditori concorrenti.