
Caducazione titolo esecutivo: l'azione è sempre illegittima?
Con sentenza n. 11090/2014 la Cassazione si è trovata ad affrontare la questione della validità o meno degli atti di una procedura esecutiva immobiliare a seguito della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sulla base del quale era stato eseguito il pignoramento immobiliare.
Recentemente le Sezioni Unite, con sentenza n. 61 del 2014, componendo un contrasto, hanno così statuito: “Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall’inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell’interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell’originario pignoramento……Ne consegue che, qualora, dopo l’intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l’illegittimità dell’azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell’iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante. Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità”.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo è caducato a seguito delle vicende del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ben dopo gli interventi degli altri creditori.
Ne consegue che, quando il titolo sia venuto meno per le vicende del processo nel quale si è venuto a formare, indifferentemente dalle ragioni, il processo esecutivo iniziato in forza di tale titolo, all’epoca esecutivo e valido, non é travolto in presenza di creditori intervenuti con titolo esecutivo tuttora valido.

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