Delitti contro la famiglia: la sentenza della Cassazione su limiti incriminazione
La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 51488 del 24 ottobre 2013, ha affermato che, per la sussistenza dell’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 570, prima comma c.p., non rileva qualsiasi inadempimento degli obblighi di assistenza familiare, ma soltanto le condotte omissive idonee in concreto a ripercuotersi negativamente sugli interessi del minore, ponendo seriamente in pericolo, attraverso la sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
L’ambito di applicazione della norma, di conseguenza, deve considerarsi limitato a quei comportamenti che esprimano una significativa ed apprezzabile compromissione delle più elementari esigenze di cura ed assistenza del figlio minore o del coniuge, senza incidere su fatti contrassegnati da minimo disvalore offensivo o da mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari.
Nel caso in esame, la Corte ha quindi affermato la responsabilità di un genitore il quale, attraverso condotte persistenti di aperto rifiuto e totale disinteresse per il minore, aveva determinato il pericolo di indurre nello stesso sentimenti di colpa, di abbandono e di scarsa autostima, anche in ragione della sofferenza derivante dal confronto con i coetanei inseriti in contesti di stabili relazioni familiari.
Delitti contro la famiglia: la sentenza della Cassazione su limiti incriminazione
La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 51488 del 24 ottobre 2013, ha affermato che, per la sussistenza dell’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 570, prima comma c.p., non rileva qualsiasi inadempimento degli obblighi di assistenza familiare, ma soltanto le condotte omissive idonee in concreto a ripercuotersi negativamente sugli interessi del minore, ponendo seriamente in pericolo, attraverso la sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
L’ambito di applicazione della norma, di conseguenza, deve considerarsi limitato a quei comportamenti che esprimano una significativa ed apprezzabile compromissione delle più elementari esigenze di cura ed assistenza del figlio minore o del coniuge, senza incidere su fatti contrassegnati da minimo disvalore offensivo o da mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari.
Nel caso in esame, la Corte ha quindi affermato la responsabilità di un genitore il quale, attraverso condotte persistenti di aperto rifiuto e totale disinteresse per il minore, aveva determinato il pericolo di indurre nello stesso sentimenti di colpa, di abbandono e di scarsa autostima, anche in ragione della sofferenza derivante dal confronto con i coetanei inseriti in contesti di stabili relazioni familiari.
Recent posts.
Ci sono anniversari che si festeggiano con un brindisi. Poi ci sono quelli che si raccontano. Il trentennale del Prof. Avv. Sergio Scicchitano come Avvocato Cassazionista appartiene alla seconda categoria. Non un traguardo da celebrare [...]
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un bene spetta al soggetto che ne sia proprietario – ovvero a colui che eserciti sullo stesso un potere materiale di [...]
Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di [...]
Recent posts.
Ci sono anniversari che si festeggiano con un brindisi. Poi ci sono quelli che si raccontano. Il trentennale del Prof. Avv. Sergio Scicchitano come Avvocato Cassazionista appartiene alla seconda categoria. Non un traguardo da celebrare [...]
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un bene spetta al soggetto che ne sia proprietario – ovvero a colui che eserciti sullo stesso un potere materiale di [...]

