Il patrocinatore che ha conseguito un titolo esecutivo (vedi sentenza, ordinanza…) contenente l’ordine espresso a carico del debitore di liberare un immobile, per avviare il procedimento di esecuzione relativo, in mancanza di rilascio, deve redigere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 605 c.p.c., atto di precetto per rilascio di immobile secondo la formula che segue:
Atto di precetto per rilascio di immobile.
Non senza segnalare che:
-detto atto va notificato direttamente al debitore nella sua residenza anagrafica e non del domicilio eletto presso il suo difensore;
-la notifica dell’atto deve essere rigorosamente procedura dalla notifica del titolo esecutivo o tutt’al più deve essere contestuale.