
Eccessiva durata processo: risarcimento dovuto anche senza costituzione in giudizio
L’art. 2 della c.d. Legge Pinto stabilisce, come noto, che “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6 della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”.
Nella giurisprudenza di legittimità si era venuto a creare un contrasto circa la necessità o meno, ai fini del diritto ad ottenere un’equa riparazione, dell’attiva partecipazione al processo.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 3 dicembre 2013 – 14 gennaio 2014, n. 585 hanno statuito che la mancata costituzione in giudizio può, eventualmente, “influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé motivo per escludere senz’altro il relativo diritto”.
Infatti, ricordano le Sezioni Unite, nelle disposizioni sia internazionali sia interne che disciplinano la materia, non è prevista espressamente una limitazione, per il contumace, del diritto a ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio, anche se non vi si è costituito.
Tali norme, al contrario, tutelano indistintamente “tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti”.

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L’art. 2 della c.d. Legge Pinto stabilisce, come noto, che “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6 della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”.
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Infatti, ricordano le Sezioni Unite, nelle disposizioni sia internazionali sia interne che disciplinano la materia, non è prevista espressamente una limitazione, per il contumace, del diritto a ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio, anche se non vi si è costituito.
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