Eccessiva durata processo: risarcimento dovuto anche senza costituzione in giudizio
L’art. 2 della c.d. Legge Pinto stabilisce, come noto, che “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6 della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”.
Nella giurisprudenza di legittimità si era venuto a creare un contrasto circa la necessità o meno, ai fini del diritto ad ottenere un’equa riparazione, dell’attiva partecipazione al processo.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 3 dicembre 2013 – 14 gennaio 2014, n. 585 hanno statuito che la mancata costituzione in giudizio può, eventualmente, “influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé motivo per escludere senz’altro il relativo diritto”.
Infatti, ricordano le Sezioni Unite, nelle disposizioni sia internazionali sia interne che disciplinano la materia, non è prevista espressamente una limitazione, per il contumace, del diritto a ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio, anche se non vi si è costituito.
Tali norme, al contrario, tutelano indistintamente “tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti”.
Eccessiva durata processo: risarcimento dovuto anche senza costituzione in giudizio
L’art. 2 della c.d. Legge Pinto stabilisce, come noto, che “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6 della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”.
Nella giurisprudenza di legittimità si era venuto a creare un contrasto circa la necessità o meno, ai fini del diritto ad ottenere un’equa riparazione, dell’attiva partecipazione al processo.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 3 dicembre 2013 – 14 gennaio 2014, n. 585 hanno statuito che la mancata costituzione in giudizio può, eventualmente, “influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé motivo per escludere senz’altro il relativo diritto”.
Infatti, ricordano le Sezioni Unite, nelle disposizioni sia internazionali sia interne che disciplinano la materia, non è prevista espressamente una limitazione, per il contumace, del diritto a ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio, anche se non vi si è costituito.
Tali norme, al contrario, tutelano indistintamente “tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti”.
Recent posts.
Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di [...]
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una [...]
Nel panorama giudiziario italiano, il contenzioso tributario rappresenta da anni una delle principali “zavorre” della Corte di Cassazione. Una quota rilevante dei ricorsi iscritti ogni anno riguarda, infatti, controversie fiscali, con un impatto assai significativo [...]
Recent posts.
Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di [...]
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una [...]

