Riforma Fornero: ecco come cambiano i trattamenti di disoccupazione

giugno 12th, 2013|Articoli, Diritto del Lavoro|

La legge 92/2012, c.d. Legge Fornero, prevede la riforma dei trattamenti di disoccupazione attraverso una modifica di buona parte degli interventi, legati alla perdita di lavoro, previsti dalla precedente legislazione. Inoltre introduce l’ASPI, Assicurazione sociale per l’impiego, da applicarsi a tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1/1/2013.
L’ASPI si applica ai lavoratori dipendenti, tra cui gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative e personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti della P.A. a tempo determinato. Vengono invece esclusi gli operai agricoli ed i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

L’ASPI spetta a chi possa far valere almeno due anni di contribuzione, calcolati a ritroso dal primo giorno di disoccupazione del lavoratore,   nonché la involontarietà dello stato di disoccupazione. Pertanto non ne usufruiscono coloro che abbiano cessato il rapporto di lavoro per dimissioni con esclusione del caso di dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale del rapporto, ad eccezione del caso in cui si addivenga alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro all’esito di una procedura di conciliazione, avviata nell’ambito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tuttavia, la perdita dello stato di disoccupazione non comporta l’immediata cessazione della prestazione, bensì la sua sospensione, questo qualora il rapporto di lavoro subordinato sia di durata non superiore a 6 mesi. Nel caso di  avvio di una attività di lavoro autonomo è invece necessario informare l’Inps entro un mese dall’inizio, pena la perdita immediata del beneficio, facendo menzione del reddito annuo che si prevede di conseguire. Se esso risulterà inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, l’indennità verrà mantenuta, sebbene in misura ridotta. Altro caso di decadenza è quello previsto per il raggiungimento dei requisiti per la fruizione della pensione o per diritto di acquisizione dell’assegno ordinario  di invalidità, fatta salva l’opzione del soggetto per il mantenimento dell’indennità di disoccupazione.

La riforma ha modificato anche l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, sostituendola con la “mini ASPI”, la quale è riconosciuta a chi possa far valere almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno. Si ricorda infatti che nella precedente indennità era necessario aver lavorato per almeno 78 giornate.