Condomini, si può agire legalmente contro l'occupazione delle parti comuni

aprile 11th, 2013|Articoli|

Con la sentenza n. 7327 del 22.03.2013 la Corte Suprema ha affermato che nel caso di abusivaoccupazione di una porzione di area condominiale, mediante la costruzione di un manufatto di proprietà esclusiva,  l’amministratore è legittimato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1130 c.c., ad agire giudizialmente, con azione volta al “ripristino dei luoghi”, nei confronti dell’autore dell’opera denunciata.

La sentenza segue un orientamento costante della Corte di Cassazione, recentemente ribadito dalla sentenza n. 4338 del 21.2.2013, per cui l’amministratore può agire in giudizio per la preservazione del bene comune se un condomino trasforma, ad esempio, parte del tetto in terrazza, senza autorizzazione dell’assemblea.