Nuove maggioranze per modificare le destinazioni d'uso delle parti comuni nei condomini

febbraio 15th, 2013|Articoli, Locazioni e condominio|

La legge 11.12.2012 n. 220 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.12.2012 ha sensibilmente modificato la disciplina del codice civile del 1942. In particolare, l’art. 2 di detta legge ha aggiunto al codice civile l’art. 117-ter che così dispone: “Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico”.

In pratica per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni non è più richiesta l’unanimità dei condomini, ma una doppia maggioranza (tanti condomini che rappresentino i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio).

In ogni caso, restano vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che:

-rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio;

-alterino il decoro architettonico dello stabile (art. 1117-ter co. 5 c.c.).