CONCORDATO PREVENTIVO. IL DEBITO SORTO DALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÁ DI IMPRESA. IL CASO ATAC S.P.A.

settembre 11th, 2018|IMPRESE|

Sul “Corriere della Sera” – Cronaca di Roma, è stato pubblicato un articolo sulla nota vicenda del concordato preventivo dell’ATAC ed intitolato “Concordato Atac, rimborsi biglietti, in fila coi creditori  Soldi dalle macchine erogatrici: totale 16mila euro, 700 passeggeri” 

L’articolo fa riferimento a 700 passeggeri che avrebbero perso i soldi impiegati per ottenere, dalle macchine erogatrici dell’ ATAC s.p.a. – Azienda per la mobilità”, la stampa del titolo di viaggio.

Pertanto tali passeggeri, che in totale avrebbero maturato un credito paro a circa 16.000,00, dovrebbero oggi ottenere il dovuto rimborso in seno alla procedura di concordato preventivo.

È auspicabile che, nel corso della procedura concorsuale, l’importo di cui sopra non cresta ulteriormente per effetto del mal funzionamento delle macchine erogatrici del titolo di viaggio.

Infatti, nel caso in cui il diritto di ciascun passeggero al rimborso fosse sorto in epoca successiva alla presentazione della domanda di ammissione dell’Azienda alla procedura concordataria, si tratterebbe di un diritto sorto nel corso del continuato e mai interrotto svolgimento, da parte dell’Azienda, della sua attività di gestione del servizio pubblico di trasporto, con tutte le peculiarità che di seguito verranno specificate.

Occorre tenere presente che nel concordato preventivo, a differenza di quanto avviene con riguardo alla procedura fallimentare, l’imprenditore in crisi non viene privato della capacità di amministrare il proprio patrimonio e di gestire l’impresa.

Ovviamente la prosecuzione dell’attività imprenditoria, sia pure durante la pendenza di una procedura di concordato preventivo, determina necessariamente l’instaurazione di nuovi rapporti e il sorgere di ulteriori e nuovi crediti a cui far fronte.

Si tratta di un “debito nuovo”, che va ad aggiungersi al c.d. “debito concorsuale”, rappresentato dal credito sorto in epoca antecedente alla presentazione della domanda di ammissione dell’impresa alla procedura concordataria.

Pertanto l’imprenditore, oltre a dover provvedere al soddisfacimento dei creditori concorsuali secondo le condizioni indicate nel piano e nella proposta concordataria, si trova a dover provvedere anche al soddisfacimento degli ulteriori crediti sorti nel corso della procedura concordataria e per effetto del continuato svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Orbene il diritto dei 700 passeggeri ad ottenere il rimborso delle somme corrisposte per acquistare un titolo di viaggio mai ottenuto, ove sorto in epoca successiva alla domanda dell’azienda di ammissione alla procedura concordataria, potrebbe rientrare proprio in tale tipologia di c.d. “debito nuovo” dell’imprenditore ed essere quindi qualificato al pari di tanti altri crediti come “prededucibile”.

Il riconoscimento della prededucibilità, a norma dell’art. 111 della Legge Fallimentare, comporta che tutti i crediti sorti successivamente alla presentazione della domanda per l’ammissione dell’impresa alla procedura concordataria debbono essere – in quanto necessari per garantire il proseguimento dell’attività d’impresa durante la procedura – nella successiva fase di esecuzione del concordato preventivo soddisfatti con priorità.

Ad un tale riguardo giova soffermare l’attenzione sul seguente principio affermato di recente dalla Corte di Cassazione e secondo cui: “Nell’ambito del concordato preventivo, i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all’ammissione, sia quelli instauratisi in seguito come nuovi rapporti, purchè in conformità del piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale, godono del trattamento preferenziale consistente nella prededuzione: In tal modo si realizza la piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall’impresa in concordato ed in piano approvato” (cfr. Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza n. 12044 del 16 maggio 2008).

Ne consegue che qualora l’imprenditore, ammesso alla procedura di concordato preventivo, durante lo svolgimento dell’attività imprenditoriale continui a indebitarsi eccessivamente rischia di compromettere la stessa possibilità di dare poi esecuzione al piano concordatario approvato dai creditori ante concordato, generando attraverso il successivo indebitamento l’insorgere di una ulteriore “massa passiva” da soddisfare in prededuzione ed idonea ad assorbire l’attivo concordatario sino al punto da renderlo insufficiente o comunque inidoneo all’adempimento del piano concordatario approvato dai creditori.

In conclusione si consiglia vivamente a tutti gli imprenditori in crisi che, ammessi alla procedura di concordato preventivo, continuano a svolgere la loro attività imprenditoriale di ridurre al minimo il rischio di un loro ulteriore indebitamento e, quindi, anche di scongiurare il rischio di esporsi a pretese risarcitorie o di rimborso che a lungo andare potrebbero seriamente compromettere l’esecuzione del piano concordatario approvato dai creditori.

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