
Urbanistica: prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative
“Nel caso di illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria ex L. n. 1150/1942 (c.d. legge urbanistica) e D.P.R. n. 380/01 (T.U. edilizia) trova applicazione la regola della prescrizione quinquennale ex L. n. 689/81”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 3649 del 19 agosto u.s..
Nel caso di specie era stato proposto appello al C.d.S. per la riforma della sentenza emessa dal TAR Campania, sede di Napoli, n. 2506/06, avente ad oggetto un provvedimento comunale del gennaio 2005 per l’applicazione della sanzione amministrativa per dei lavori avvenuti negli anni 1967 e 1968.
Il ricorso giurisdizionale proposto avverso detto provvedimento era ritenuto fondato dal TAR adito che lo accoglieva nel senso che “va rilevata la prescrizione del diritto del Comune di pretendere la somma richiesta alla ricorrente a titolo di sanzione”.
La predetta decisione veniva impugnata, ritenendo la stessa errata ed ingiusta per violazione e falsa applicazione dell’art. 41 L. n. 1150/42.
I giudici di Palazzo Spada hanno, però, ritenuto l’appello infondato, “risultando immuni dai vizi dedotti le osservazioni e prese conclusioni del primo giudice”.
Infatti, nel caso in esame, solo nel gennaio 2005 l’appellante ha preteso il pagamento della somma a titolo di sanzione, dopo che sono decorsi oltre trent’anni dall’esercizio della pretesa; né può opporsi da parte della stessa un’intervenuta rinuncia alla prescrizione, non essendovi stato alcun fatto a dimostrare la volontà di rinunciare alla maturata prescrizione da parte dell’odierna appellata.
Dott. Andrea Paolucci

Urbanistica: prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative
“Nel caso di illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria ex L. n. 1150/1942 (c.d. legge urbanistica) e D.P.R. n. 380/01 (T.U. edilizia) trova applicazione la regola della prescrizione quinquennale ex L. n. 689/81”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 3649 del 19 agosto u.s..
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Dott. Andrea Paolucci
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