Published On: 15 Novembre 2015Categories: Articoli, Diritto civile, Maria Luisa IrreraBy

Spese di lite, l’avvocato può riscuoterle senza comunicazione al cliente?

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23017, depositata in data 11 novembre u.s., ha stabilito che il difensore, che non si è dichiarato antistatario e non ha ricevuto il compenso dal proprio assistito per l’attività professionale svolta, può percepire direttamente, a titolo di compensi ed onorari, le spese di lite liquidate in sentenza a carico della controparte.

I Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che “le norme del codice deontologico di un ordine professionale, al di fuori dell’ambito disciplinare, non sono assimilabili a norme di diritto operanti nell’ordinamento generale, né possono essere considerate tali nell’accezione e ai fini di cui all’art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c.” (cfr. Cass. 23.1.2007, n. 1476).

Di talché l’art. 44 del codice deontologico, secondo il quale è necessario avvisare il cliente prima di trattenere le somme ricevute a titolo di pagamento dei propri compensi, non ha efficacia dispositiva.

Il difensore pertanto può percepire le spese di lite liquidate in sentenza dovute al proprio assistito, estinguendo però il debito del cliente nei suoi confronti.

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Spese di lite, l’avvocato può riscuoterle senza comunicazione al cliente?

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23017, depositata in data 11 novembre u.s., ha stabilito che il difensore, che non si è dichiarato antistatario e non ha ricevuto il compenso dal proprio assistito per l’attività professionale svolta, può percepire direttamente, a titolo di compensi ed onorari, le spese di lite liquidate in sentenza a carico della controparte.

I Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che “le norme del codice deontologico di un ordine professionale, al di fuori dell’ambito disciplinare, non sono assimilabili a norme di diritto operanti nell’ordinamento generale, né possono essere considerate tali nell’accezione e ai fini di cui all’art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c.” (cfr. Cass. 23.1.2007, n. 1476).

Di talché l’art. 44 del codice deontologico, secondo il quale è necessario avvisare il cliente prima di trattenere le somme ricevute a titolo di pagamento dei propri compensi, non ha efficacia dispositiva.

Il difensore pertanto può percepire le spese di lite liquidate in sentenza dovute al proprio assistito, estinguendo però il debito del cliente nei suoi confronti.

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