Simulazione nella compravendita di quote societarie
Il tribunale, pronunciandosi sulla domanda di revocatoria fallimentare proposta dal fallimento, ha dichiarato la simulazione del pagamento del prezzo stabilito in contratto e ha dichiarato inefficace nei riguardi del fallimento la cessione del 51% delle quote societarie intervenuta tra la società attrice e la società convenuta.
Con la sentenza in esame il tribunale ha ribadito i già saldi principi giurisprudenziali in tema di simulazione di atti di compravendita stabilendo in primo luogo che sono ammissibili argomenti probatori di tipo presuntivo ( Cass. 3102/2002) e che nel caso in cui colui che invoca la simulazione abbia fornito sul punto elementi presuntivi spetta al compratore l’onere di provare il pagamento del prezzo ( Cass. 1413/2006). In secondo luogo il tribunale ha ribadito il concetto secondo cui in caso di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore alla dichiarazione relativa il versamento del prezzo pur se contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare ( Cass. 11372/05).
Commento alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 26218/09
Sergio Scicchitano
Simulazione nella compravendita di quote societarie
Il tribunale, pronunciandosi sulla domanda di revocatoria fallimentare proposta dal fallimento, ha dichiarato la simulazione del pagamento del prezzo stabilito in contratto e ha dichiarato inefficace nei riguardi del fallimento la cessione del 51% delle quote societarie intervenuta tra la società attrice e la società convenuta.
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