Diritto civile
Published On: 27 Settembre 2015Categories: Articoli, Diritto civile, Ermelinda StrolloBy

Semaforo rosso, al ricorrente l'onere della prova del malfunzionamento

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18825/2015 depositata in data 23.09.2015 ha affermato che, per le violazione alle norme del Codice della strada accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche, la normativa vigente in materia non richiede che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, “l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso”.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour il Giudice d’appello aveva annullato il verbale di accertamento notificato all’appellante per aver proseguito la marcia, nonostante il semaforo segnalasse luce rossa, ritenendo fondato (ed assorbente) il motivo di opposizione col quale era stata contestata la sussistenza dei requisiti per l’omologazione, l’istallazione e il corretto utilizzo della apparecchiatura in questione.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione, ha cassato la sentenza ritenendo la stessa viziata in quanto la decisione è viziata in quanto “il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto insufficiente, oltre che incongrua) che l’amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perché l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevatone”.

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Semaforo rosso, al ricorrente l'onere della prova del malfunzionamento

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18825/2015 depositata in data 23.09.2015 ha affermato che, per le violazione alle norme del Codice della strada accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche, la normativa vigente in materia non richiede che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, “l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso”.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour il Giudice d’appello aveva annullato il verbale di accertamento notificato all’appellante per aver proseguito la marcia, nonostante il semaforo segnalasse luce rossa, ritenendo fondato (ed assorbente) il motivo di opposizione col quale era stata contestata la sussistenza dei requisiti per l’omologazione, l’istallazione e il corretto utilizzo della apparecchiatura in questione.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione, ha cassato la sentenza ritenendo la stessa viziata in quanto la decisione è viziata in quanto “il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto insufficiente, oltre che incongrua) che l’amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perché l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevatone”.

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