Diritto del lavoro
Published On: 20 Settembre 2013Categories: Articoli, Diritto del LavoroBy

Scarso rendimento? Legittimo il licenziamento

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, che conferma con la sentenza n.2291/2013 il principio di diritto già affermato dalla stessa Corte (Cassazione sez. lavoro 22 gennaio 2009 n.1632), è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.

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Scarso rendimento? Legittimo il licenziamento

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, che conferma con la sentenza n.2291/2013 il principio di diritto già affermato dalla stessa Corte (Cassazione sez. lavoro 22 gennaio 2009 n.1632), è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.

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