Risoluzione contratto assicurazione: si può agire comunque per il pagamento delle rate scadute
Con la sentenza n. 3364/14, depositata il 13 Febbraio u.s., la Corte di Cassazione conferma l’orientamento consolidato secondo il quale la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, ex art. 1901 cod. civ., non impedisce alla compagnia assicuratrice di agire per il pagamento delle rate scadute.
Nel caso specie, secondo la ricorrente, la società assicuratrice avrebbe diritto solo al risarcimento danni, id est al pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, e sarebbe decaduta dal proprio diritto di richiedere il pagamento dei premi scaduti, a causa della risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1901, comma 3, cod. civ., perché, sempre secondo la ricorrente, la società assicuratrice non aveva riassunto per tempo un primo giudizio cancellato dal ruolo per incombenza territoriale del giudice.
In particolare, la Suprema Corte, rilevando che la somma richiesta della compagnia assicuratrice è relativa al pagamento di due rate di premio scadute il 21/09/2004, relative a due distinte polizze assicurative, che sono anche i premi relativi al periodo in corso alla data di scioglimento del contratto di assicurazione, sostiene che “una volta risolto di diritto il contratto di assicurazione, la mancata riassunzione del processo non impedisce alla compagna assicuratrice di agire ex art. 1901, comma 3, cod. civ per il pagamento delle rate scadute con una distinta domanda avente identica causa petendi”.
Pertanto, risulta corretta l’applicazione della risoluzione ex art. 1901 cod. civ., che si verifica immediatamente ope legis, per effetto del protrarsi dell’inadempimento dell’assicurato per sei dalla scadenza della rata o del premio e della mancata proposizione da parte della società assicuratrice di un’azione volta alla riscossione del credito. Risulta, altresì, legittima la richiesta della compagnia assicuratrice di pagamento delle due rate di premio scadute il 21/09/2004, relative a due distinte polizze assicurative, perché il termine annuale di prescrizione, previsto dall’art. 2952 cod. civ., si è interrotto con l’instaurazione del primo giudizio dinnanzi al giudice incompetente, in quanto, in entrambi i giudizi, con identica causa petendi, la domanda di pagamento del premio relativo al periodo in corso corrisponde alla domanda di pagamento dei premi scaduti.
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Nel caso specie, secondo la ricorrente, la società assicuratrice avrebbe diritto solo al risarcimento danni, id est al pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, e sarebbe decaduta dal proprio diritto di richiedere il pagamento dei premi scaduti, a causa della risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1901, comma 3, cod. civ., perché, sempre secondo la ricorrente, la società assicuratrice non aveva riassunto per tempo un primo giudizio cancellato dal ruolo per incombenza territoriale del giudice.
In particolare, la Suprema Corte, rilevando che la somma richiesta della compagnia assicuratrice è relativa al pagamento di due rate di premio scadute il 21/09/2004, relative a due distinte polizze assicurative, che sono anche i premi relativi al periodo in corso alla data di scioglimento del contratto di assicurazione, sostiene che “una volta risolto di diritto il contratto di assicurazione, la mancata riassunzione del processo non impedisce alla compagna assicuratrice di agire ex art. 1901, comma 3, cod. civ per il pagamento delle rate scadute con una distinta domanda avente identica causa petendi”.
Pertanto, risulta corretta l’applicazione della risoluzione ex art. 1901 cod. civ., che si verifica immediatamente ope legis, per effetto del protrarsi dell’inadempimento dell’assicurato per sei dalla scadenza della rata o del premio e della mancata proposizione da parte della società assicuratrice di un’azione volta alla riscossione del credito. Risulta, altresì, legittima la richiesta della compagnia assicuratrice di pagamento delle due rate di premio scadute il 21/09/2004, relative a due distinte polizze assicurative, perché il termine annuale di prescrizione, previsto dall’art. 2952 cod. civ., si è interrotto con l’instaurazione del primo giudizio dinnanzi al giudice incompetente, in quanto, in entrambi i giudizi, con identica causa petendi, la domanda di pagamento del premio relativo al periodo in corso corrisponde alla domanda di pagamento dei premi scaduti.
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