Diritti dei consumatori

Risarcimento per danno all’immagine in caso di ipoteca esattoriale illegittima

Con la pronuncia in epigrafe è stato affermato dal Tribunale di Roma il principio di diritto secondo cui il Concessionario della Riscossione, se iscrive illegittimamente una ipoteca su di un immobile di un contribuente e non provvede se sollecitato alla sua cancellazione, è tenuto al risarcimento dei danni.

In applicazione di tale principio il Tribunale di Roma ha conseguentemente condannato l’Equitalia Gerit (ora Equitalia Sud) a corrispondere una somma per il risarcimento del danno all’immagine subito dal Contribuente così affermando: “subire l’iscrizione ipotecaria da parte del concessionario equivale ad essere pubblicamente additato, quantomeno, quale soggetto insolvente se non peggio”.

Sentenza del Tribunale di Roma n. 24251 del 14.12.2011

 

Sergio Scicchitano

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Risarcimento per danno all’immagine in caso di ipoteca esattoriale illegittima

Con la pronuncia in epigrafe è stato affermato dal Tribunale di Roma il principio di diritto secondo cui il Concessionario della Riscossione, se iscrive illegittimamente una ipoteca su di un immobile di un contribuente e non provvede se sollecitato alla sua cancellazione, è tenuto al risarcimento dei danni.

In applicazione di tale principio il Tribunale di Roma ha conseguentemente condannato l’Equitalia Gerit (ora Equitalia Sud) a corrispondere una somma per il risarcimento del danno all’immagine subito dal Contribuente così affermando: “subire l’iscrizione ipotecaria da parte del concessionario equivale ad essere pubblicamente additato, quantomeno, quale soggetto insolvente se non peggio”.

Sentenza del Tribunale di Roma n. 24251 del 14.12.2011

 

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