Diritto fallimentare
Published On: 28 Febbraio 2014Categories: Articoli, Formulario, Formulario CivileBy

Rilascio dell'immobile a carico del debitore: ecco l'atto di precetto

Il patrocinatore che ha conseguito un titolo esecutivo (vedi sentenza, ordinanza…) contenente l’ordine espresso a carico del debitore di liberare un immobile, per avviare il procedimento di esecuzione relativo, in mancanza di rilascio, deve redigere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 605 c.p.c., atto di precetto per rilascio di immobile secondo la formula che segue:

Atto di precetto per rilascio di immobile.

Non senza segnalare che:

-detto atto va notificato direttamente al debitore nella sua residenza anagrafica e non del domicilio eletto presso il suo difensore;

-la notifica dell’atto deve essere rigorosamente procedura dalla notifica del titolo esecutivo o tutt’al più deve essere contestuale.

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Rilascio dell'immobile a carico del debitore: ecco l'atto di precetto

Il patrocinatore che ha conseguito un titolo esecutivo (vedi sentenza, ordinanza…) contenente l’ordine espresso a carico del debitore di liberare un immobile, per avviare il procedimento di esecuzione relativo, in mancanza di rilascio, deve redigere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 605 c.p.c., atto di precetto per rilascio di immobile secondo la formula che segue:

Atto di precetto per rilascio di immobile.

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-detto atto va notificato direttamente al debitore nella sua residenza anagrafica e non del domicilio eletto presso il suo difensore;

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