Rigetto dell'appello per inammissibilità: quando è possibile ricorrere in Cassazione
Il d.l. 83/2012 (conv. in l. 134/2012) ha introdotto nella disciplina dell’appello il c.d. filtro d’inammissibilità dell’appello, previsto dall’art. 348 bis c.p.c., secondo il quale “l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, e dall’art. 348 ter c.p.c., secondo il quale “Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione”; pertanto in base al comminato disposto delle predette disposizioni la sentenza di primo grado, una volta resa una siffatta ordinanza, diviene nuovamente impugnabile, ma questa volta innanzi alla Suprema Corte, invece l’ordinanza di inammissibilità dell’appello quando viene emanata entro il suo ambito applicativo proprio (quello della impugnazione manifestamente infondata nel merito), non è autonomamente ricorribile per Cassazione.
Con la sentenza n. 7273 del 18 Marzo 2014, depositata il 27 Marzo 2014, gli Ermellini hanno dichiarato la ricorribilità per Cassazione della predetta ordinanza proprio quando è volta a “sanzionare l’aspecificità dell’impugnazione”.
Nel caso di specie, con ordinanza ex 348 ter c.p.c. la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello “per non essere stati formulati motivi specifici di impugnazione, ossia per una questione pregiudiziale di rito, di carattere impediente, attinente alla forma dell’appello”, in sostanza secondo la Corte quest’ultimo risulterebbe privo del requisito della specificità ai sensi del novellato art. 342 c.p.c., ed l’appellante presentava ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza.
La Suprema Corte, a riguardo, si è pronunciata sostenendo l’ammissibilità dell’impugnazione per Cassazione dell’ordinanza ex 348 ter c.p.c., quando è stata pronunciata per sanzionare la mancanza del requisito della specificità del gravame ex art 342 c.p.c. in quanto “questione pregiudiziale di rito di carattere impediente attinente alla forma dell’atto di appello” (e dunque all’errore in iudicando in iure) e quando la stessa ordinanza ha carattere di sentenza “emessa all’esito del procedimento decisorio semplificato previsto per il filtro, senza la piena e completa esplicazione del diritto di difesa e del contraddittorio”.
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Con la sentenza n. 7273 del 18 Marzo 2014, depositata il 27 Marzo 2014, gli Ermellini hanno dichiarato la ricorribilità per Cassazione della predetta ordinanza proprio quando è volta a “sanzionare l’aspecificità dell’impugnazione”.
Nel caso di specie, con ordinanza ex 348 ter c.p.c. la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello “per non essere stati formulati motivi specifici di impugnazione, ossia per una questione pregiudiziale di rito, di carattere impediente, attinente alla forma dell’appello”, in sostanza secondo la Corte quest’ultimo risulterebbe privo del requisito della specificità ai sensi del novellato art. 342 c.p.c., ed l’appellante presentava ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza.
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