Published On: 27 Settembre 2015Categories: Articoli, Diritto di famigliaBy

Riconoscimento tardivo del figlio: cognome paterno o materno?

Con sentenza n. 17976, depositata il giorno 11 settembre u. s., la I Sez. Civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di riconoscimento tardivo del figlio da parte del padre, l’anteposizione ex post del cognome paterno a quello materno risponda all’esigenza di rafforzare il legame del minore con gli altri – eventuali – figli del padre che portino il cognome di quest’ultimo.

La pronuncia, che non ha mancato di destare perplessità, è scaturita da un caso particolare: il Tribunale per i minorenni prescriveva con decreto che una minore, riconosciuta tardivamente, assumesse in aggiunta al cognome materno, quello paterno.

Il padre proponeva reclamo alla Corte d’Appello, chiedendo l’attribuzione alla figlia del solo suo cognome, ovvero – in subordine – del doppio cognome con anteposizione del suo.

La Corte di II grado accoglieva il reclamo, disponendo non solo l’aggiunta del cognome paterno, ma anche l’anteposizione richiesta; ciò, al fine di favorire l’inserimento della minore nel contesto familiare del padre, rafforzando la percezione della stessa di essere in condizione paritaria con i fratelli “paterni”.

La madre introduceva la questione ai giudizi di legittimità: secondo la donna la decisione sarebbe stata una volgare espressione maschilista, tesa ad attribuire priorità e carattere identificativo al patronimico.

La S. C., nel rigettare il ricorso, ha tuttavia confermato le precedenti disposizioni, considerandole volte, unicamente, a valorizzare l’esigenza di rafforzamento del legame della minore con il padre e con la sua famiglia.

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Riconoscimento tardivo del figlio: cognome paterno o materno?

Con sentenza n. 17976, depositata il giorno 11 settembre u. s., la I Sez. Civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di riconoscimento tardivo del figlio da parte del padre, l’anteposizione ex post del cognome paterno a quello materno risponda all’esigenza di rafforzare il legame del minore con gli altri – eventuali – figli del padre che portino il cognome di quest’ultimo.

La pronuncia, che non ha mancato di destare perplessità, è scaturita da un caso particolare: il Tribunale per i minorenni prescriveva con decreto che una minore, riconosciuta tardivamente, assumesse in aggiunta al cognome materno, quello paterno.

Il padre proponeva reclamo alla Corte d’Appello, chiedendo l’attribuzione alla figlia del solo suo cognome, ovvero – in subordine – del doppio cognome con anteposizione del suo.

La Corte di II grado accoglieva il reclamo, disponendo non solo l’aggiunta del cognome paterno, ma anche l’anteposizione richiesta; ciò, al fine di favorire l’inserimento della minore nel contesto familiare del padre, rafforzando la percezione della stessa di essere in condizione paritaria con i fratelli “paterni”.

La madre introduceva la questione ai giudizi di legittimità: secondo la donna la decisione sarebbe stata una volgare espressione maschilista, tesa ad attribuire priorità e carattere identificativo al patronimico.

La S. C., nel rigettare il ricorso, ha tuttavia confermato le precedenti disposizioni, considerandole volte, unicamente, a valorizzare l’esigenza di rafforzamento del legame della minore con il padre e con la sua famiglia.

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