Diritto civile
Published On: 29 Marzo 2013Categories: Articoli, Diritto civileBy

Propaganda elettorale, multa per i veicoli poster che sostano oltre i 10 minuti

La Prefettura di Verona ha chiarito che, in caso di propaganda elettorale per mezzo di veicoli poster, la sosta prolungata del mezzo per un periodo di tempo superiore ai 10 minuti comporta infrazione e dunque deve essere comminata la relativa multa per pubblicità elettorale abusiva. Questo perché l’art. 6, L. n. 212 del 1956 specifica che “dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (…). La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 50.000 a lire 500.000”.

Il Viminale ha chiarito che è ammissibile, seppur nel rispetto delle disposizioni, la propaganda elettorale non luminosa a bordo dei veicoli.

Tuttavia per tali veicoli poster vige un regime di tolleranza delle soste molto più ristretto rispetto ai veicoli a portata pubblicitaria proprio per la specificità della disciplina elettorale.

Di conseguenza, mentre i veicoli pubblicitari possono arrivare a sostare anche per un periodo di due giorni, e ciò non sarà considerato impianto pubblicitario fisso, i veicoli poster relativi a compagini politiche che sostano più di 10 minuti incorreranno nella sanzione per impianto pubblicitario fisso e dunque scatterà la multa per pubblicità elettorale abusiva.

 

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Propaganda elettorale, multa per i veicoli poster che sostano oltre i 10 minuti

La Prefettura di Verona ha chiarito che, in caso di propaganda elettorale per mezzo di veicoli poster, la sosta prolungata del mezzo per un periodo di tempo superiore ai 10 minuti comporta infrazione e dunque deve essere comminata la relativa multa per pubblicità elettorale abusiva. Questo perché l’art. 6, L. n. 212 del 1956 specifica che “dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (…). La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 50.000 a lire 500.000”.

Il Viminale ha chiarito che è ammissibile, seppur nel rispetto delle disposizioni, la propaganda elettorale non luminosa a bordo dei veicoli.

Tuttavia per tali veicoli poster vige un regime di tolleranza delle soste molto più ristretto rispetto ai veicoli a portata pubblicitaria proprio per la specificità della disciplina elettorale.

Di conseguenza, mentre i veicoli pubblicitari possono arrivare a sostare anche per un periodo di due giorni, e ciò non sarà considerato impianto pubblicitario fisso, i veicoli poster relativi a compagini politiche che sostano più di 10 minuti incorreranno nella sanzione per impianto pubblicitario fisso e dunque scatterà la multa per pubblicità elettorale abusiva.

 

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