Procedimento amministrativo, quando non è obbligatorio comunicare l'avvio
Nell’ambito del procedimento amministrativo, perché sia garantito il rispetto delle regole di trasparenza e efficienza dell’agire amministrativo, quando l’amministrazione avvia un qualsiasi procedimento a carico del privato, questi deve essere coinvolto nell’ambito dello stesso attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 91 del 10/01/2013, ha stabilito che la comunicazione dell’avvio del procedimento può non esser inviata qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso (in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 7 della L. 241/1990).
Tuttavia tali esigenze devo essere esternate mediante una motivazione idonea a dimostrare che, a causa dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione, potrebbe essere compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico, cui il provvedimento è rivolto.
In altri termini, nell’ambito del provvedimento non è sufficiente un generico richiamo ad esigenze di celerità o a mere difficoltà operative, ma è necessario un oggettivo impedimento, capace, cioè, di compromettere l’interesse pubblico di volta in volta perseguito che dovrà essere adeguatamente esplicitato dalla Pubblica Amministrazione.
Procedimento amministrativo, quando non è obbligatorio comunicare l'avvio
Nell’ambito del procedimento amministrativo, perché sia garantito il rispetto delle regole di trasparenza e efficienza dell’agire amministrativo, quando l’amministrazione avvia un qualsiasi procedimento a carico del privato, questi deve essere coinvolto nell’ambito dello stesso attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 91 del 10/01/2013, ha stabilito che la comunicazione dell’avvio del procedimento può non esser inviata qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso (in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 7 della L. 241/1990).
Tuttavia tali esigenze devo essere esternate mediante una motivazione idonea a dimostrare che, a causa dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione, potrebbe essere compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico, cui il provvedimento è rivolto.
In altri termini, nell’ambito del provvedimento non è sufficiente un generico richiamo ad esigenze di celerità o a mere difficoltà operative, ma è necessario un oggettivo impedimento, capace, cioè, di compromettere l’interesse pubblico di volta in volta perseguito che dovrà essere adeguatamente esplicitato dalla Pubblica Amministrazione.
Recent posts.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un bene spetta al soggetto che ne sia proprietario – ovvero a colui che eserciti sullo stesso un potere materiale di [...]
Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di [...]
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una [...]
Recent posts.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un bene spetta al soggetto che ne sia proprietario – ovvero a colui che eserciti sullo stesso un potere materiale di [...]
Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di [...]

