Diritto fallimentare
Published On: 26 Gennaio 2015Categories: Articoli, Diritto fallimentareBy

Presunta società, fallimento precluso se non c'è la prova della sua esistenza

Il Tribunale di Vasto, Sezione Fallimentare, con decreto del 16.01.2015, ha rigettato l’istanza – presentata dal P.M. – di fallimento di una società di fatto ipotizzata tra diverse società di persone e di capitali.

Il Tribunale, più in particolare, nel condividere le eccezioni sollevate dalla difesa delle singole società, ha escluso l’esistenza della ipotizzata società di fatto.

Ed infatti, ricordano i Giudici, “l’assunzione della partecipazione in società di persone (quale è la società di fatto) da parte di società di capitali necessita della deliberazione di cui all’art. 2361, secondo comma, c.c.” in difetto della quale non è possibile affermare una partecipazione delle società di capitali nella ipotizzata società di fatto.

Ne deriva, pertanto, che l’istanza di fallimento della società di fatto (come ipotizzata dal ricorrente) non può trovare accoglimento a prescindere dall’accertamento dell’insolvenza delle singole società che ne farebbero parte e rispetto alle quali non è stato chiesto il fallimento in proprio, ma solo quali soci di fatto.

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Presunta società, fallimento precluso se non c'è la prova della sua esistenza

Il Tribunale di Vasto, Sezione Fallimentare, con decreto del 16.01.2015, ha rigettato l’istanza – presentata dal P.M. – di fallimento di una società di fatto ipotizzata tra diverse società di persone e di capitali.

Il Tribunale, più in particolare, nel condividere le eccezioni sollevate dalla difesa delle singole società, ha escluso l’esistenza della ipotizzata società di fatto.

Ed infatti, ricordano i Giudici, “l’assunzione della partecipazione in società di persone (quale è la società di fatto) da parte di società di capitali necessita della deliberazione di cui all’art. 2361, secondo comma, c.c.” in difetto della quale non è possibile affermare una partecipazione delle società di capitali nella ipotizzata società di fatto.

Ne deriva, pertanto, che l’istanza di fallimento della società di fatto (come ipotizzata dal ricorrente) non può trovare accoglimento a prescindere dall’accertamento dell’insolvenza delle singole società che ne farebbero parte e rispetto alle quali non è stato chiesto il fallimento in proprio, ma solo quali soci di fatto.

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