Diritto fallimentare
Published On: 15 Aprile 2014Categories: Articoli, Diritto fallimentareBy

Prestazioni nel biennio pre-fallimento: crediti avvocato sono privilegiati?

La legge prevede, per determinate categorie di crediti, il privilegio. Tale caratteristica giuridica permette al creditore di soddisfarsi sui beni del debitore, prima degli altri creditori, detti chirografari.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 1740 del 28 Gennaio 2014, si è pronunciata riguardo una opposizione ad uno stato passivo, presentata da un avvocato, che lamentava il mancato riconoscimento del privilegio al proprio credito. Il legale proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento. Tale credito era sorto per prestazioni effettuate dal legale nei due anni precedenti il fallimento della società e si opponeva per il riconoscimento del suo credito professionale, ammesso dal giudice delegato solo in via chirografaria.

L’opposizione veniva accolta parzialmente, riconoscendo la natura privilegiata del credito ad un parte dei compensi non percepiti, riguardanti l’attività del professionista svolta nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, non comprensivi però degli onorari per prestazioni svolte prima di tale biennio, ma concluse prima della dichiarazione di fallimento.

La Corte ha riconosciuto la natura privilegiata al credito professionale dell’avvocato, estendendo tale privilegio anche alle prestazioni effettuate prima del biennio antecedente il fallimento, purché conclusesi, quanto agli oneri dell’incarico professionale, prima della dichiarazione di fallimento.

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Prestazioni nel biennio pre-fallimento: crediti avvocato sono privilegiati?

La legge prevede, per determinate categorie di crediti, il privilegio. Tale caratteristica giuridica permette al creditore di soddisfarsi sui beni del debitore, prima degli altri creditori, detti chirografari.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 1740 del 28 Gennaio 2014, si è pronunciata riguardo una opposizione ad uno stato passivo, presentata da un avvocato, che lamentava il mancato riconoscimento del privilegio al proprio credito. Il legale proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento. Tale credito era sorto per prestazioni effettuate dal legale nei due anni precedenti il fallimento della società e si opponeva per il riconoscimento del suo credito professionale, ammesso dal giudice delegato solo in via chirografaria.

L’opposizione veniva accolta parzialmente, riconoscendo la natura privilegiata del credito ad un parte dei compensi non percepiti, riguardanti l’attività del professionista svolta nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, non comprensivi però degli onorari per prestazioni svolte prima di tale biennio, ma concluse prima della dichiarazione di fallimento.

La Corte ha riconosciuto la natura privilegiata al credito professionale dell’avvocato, estendendo tale privilegio anche alle prestazioni effettuate prima del biennio antecedente il fallimento, purché conclusesi, quanto agli oneri dell’incarico professionale, prima della dichiarazione di fallimento.

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