Published On: 14 Giugno 2015Categories: Articoli, Diritto del Lavoro, Formulario, Formulario CivileBy

Pensioni: dopo la sentenza della Consulta, ecco come ottenere il rimborso

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 65/2015 sulla rivalutazione dei trattamenti pensionistici interessati dal blocco biennale dell’indicizzazione e coinvolti nella sentenza della Consulta di aprile 2015.

Nel decreto si è voluto evidenziare come le misure previste “danno attuazione alla sentenza della Consulta nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obbiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale”.

Nella pratica le pensioni erogate nel biennio 2012-2013 saranno rivalutate nelle misure di seguito indicate: rivalutazione del 100% delle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il minimo previsto dall’INPS; rivalutazione del 40% delle pensioni di importo sino a quattro volte il trattamento minimo; del 20% delle pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo; del 10% delle pensioni di importo fino a sei volte il trattamento minimo.

Per gli assegni complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo previsto dall’INPS non ci sarà alcun adeguamento.

Il suindicato decreto ha previsto anche le modalità di rimborso, ovvero: le somme dovute verranno corrisposte con modalità una tantum e nell’assegno erogato il 1.8.2015 saranno corrisposti gli arretrati; nel 2014 e nel 2015 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo compreso tra tre e sei volte il minimo previsto dall’INPS è fissata al 20%; nel 2016 la rivalutazione dei trattamenti per le fasce da tre a sei volte il minimo INPS sale al 50%; dal 2017 la rivalutazione di tutti i trattamenti pensionistici interessati avverrà sulla base delle regole generali già applicate ai trattamenti pensionistici inferiori a tre volte il minimo INPS.

Se un pensionato non rientra in una fascia rimborsabile oppure rientra in una fascia parzialmente rimborsabile, può richiedere all’INPS di competenza il pagamento di quanto non restituito.

Si potrà inviare (modulo da compilare in allegato) tramite raccomandata a/r, una lettera di diffida all’INPS affinché provveda al pagamento; è bene che a tale diffida si accompagni tutta la documentazione per la ricostruzione della pensione, che potrà avvenire con l’ausilio di un CAF o di un consulente del lavoro.

Una volta invita la diffida, l’INPS avrà a disposizione 120 giorni per rispondere, in caso di risposta negativa o di mancata risposta, si potrà intraprendere un ricorso amministrativo nei confronti dell’istituto previdenziale il quale dovrà rispondere entro 90 giorni; trascorso anche questo termine rimane l’unica strada di adire il Tribunale del Lavoro per vedere tutelati i propri diritti.

Lo Studio Scicchitano è a disposizione di qualunque cittadino pensionate che voglia instaurare tale procedimento per ottenere quanto statuito dalla sentenza della Consulta.

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Pensioni: dopo la sentenza della Consulta, ecco come ottenere il rimborso

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 65/2015 sulla rivalutazione dei trattamenti pensionistici interessati dal blocco biennale dell’indicizzazione e coinvolti nella sentenza della Consulta di aprile 2015.

Nel decreto si è voluto evidenziare come le misure previste “danno attuazione alla sentenza della Consulta nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obbiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale”.

Nella pratica le pensioni erogate nel biennio 2012-2013 saranno rivalutate nelle misure di seguito indicate: rivalutazione del 100% delle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il minimo previsto dall’INPS; rivalutazione del 40% delle pensioni di importo sino a quattro volte il trattamento minimo; del 20% delle pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo; del 10% delle pensioni di importo fino a sei volte il trattamento minimo.

Per gli assegni complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo previsto dall’INPS non ci sarà alcun adeguamento.

Il suindicato decreto ha previsto anche le modalità di rimborso, ovvero: le somme dovute verranno corrisposte con modalità una tantum e nell’assegno erogato il 1.8.2015 saranno corrisposti gli arretrati; nel 2014 e nel 2015 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo compreso tra tre e sei volte il minimo previsto dall’INPS è fissata al 20%; nel 2016 la rivalutazione dei trattamenti per le fasce da tre a sei volte il minimo INPS sale al 50%; dal 2017 la rivalutazione di tutti i trattamenti pensionistici interessati avverrà sulla base delle regole generali già applicate ai trattamenti pensionistici inferiori a tre volte il minimo INPS.

Se un pensionato non rientra in una fascia rimborsabile oppure rientra in una fascia parzialmente rimborsabile, può richiedere all’INPS di competenza il pagamento di quanto non restituito.

Si potrà inviare (modulo da compilare in allegato) tramite raccomandata a/r, una lettera di diffida all’INPS affinché provveda al pagamento; è bene che a tale diffida si accompagni tutta la documentazione per la ricostruzione della pensione, che potrà avvenire con l’ausilio di un CAF o di un consulente del lavoro.

Una volta invita la diffida, l’INPS avrà a disposizione 120 giorni per rispondere, in caso di risposta negativa o di mancata risposta, si potrà intraprendere un ricorso amministrativo nei confronti dell’istituto previdenziale il quale dovrà rispondere entro 90 giorni; trascorso anche questo termine rimane l’unica strada di adire il Tribunale del Lavoro per vedere tutelati i propri diritti.

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