Diritto del lavoro
Published On: 12 Luglio 2014Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto del LavoroBy

PEC: l’avvocato è responsabile della gestione del suo indirizzo?

La Corte di Cassazione – con sentenza del 2 luglio 2014 – affrontando la questione delle comunicazioni digitali da parte della cancelleria, effettuate all’avvocato tramite PEC – posta elettronica certificata, puntualizza in particolare se sia necessario effettuare comunicazioni anche a mezzo telefax o a mezzo dell’ufficiale giudiziario, e se sia possibile ottenere una proroga dei termini per le notifiche nel caso di problemi gestionali della PEC da parte dello stesso avvocato.

La Corte ha occasione di sottolineare come tra le indicazioni obbligatorie che l’avvocato deve fornire in diversi atti vi sia l’indirizzo di posta elettronica certificata ex art. 125 cpc; nonché come i cancellieri possano effettuare le comunicazioni alle parti a mezzo PEC, come stabilito dall’art.136 cpc. Il medesimo articolo prevede che le comunicazioni a mezzo telefax o a mezzo ufficiale giudiziario siano ammesse solo ove la comunicazione digitale non risulti possibile.

Afferma la Corte che ogni avvocato, dopo aver comunicato il proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia tramite il Consiglio dell’Ordine, sarà responsabile della gestione di tale strumento di comunicazione, subendo le conseguenze di trascuratezza dell’indirizzo PEC.

La comunicazione tramite PEC da parte della cancelleria risulta dunque senz’altro valida, essendo la mancanza della password (lamentata nel caso di specie) dipesa da fatti personali dell’avvocato titolare dell’indirizzo della PEC stessa.

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PEC: l’avvocato è responsabile della gestione del suo indirizzo?

La Corte di Cassazione – con sentenza del 2 luglio 2014 – affrontando la questione delle comunicazioni digitali da parte della cancelleria, effettuate all’avvocato tramite PEC – posta elettronica certificata, puntualizza in particolare se sia necessario effettuare comunicazioni anche a mezzo telefax o a mezzo dell’ufficiale giudiziario, e se sia possibile ottenere una proroga dei termini per le notifiche nel caso di problemi gestionali della PEC da parte dello stesso avvocato.

La Corte ha occasione di sottolineare come tra le indicazioni obbligatorie che l’avvocato deve fornire in diversi atti vi sia l’indirizzo di posta elettronica certificata ex art. 125 cpc; nonché come i cancellieri possano effettuare le comunicazioni alle parti a mezzo PEC, come stabilito dall’art.136 cpc. Il medesimo articolo prevede che le comunicazioni a mezzo telefax o a mezzo ufficiale giudiziario siano ammesse solo ove la comunicazione digitale non risulti possibile.

Afferma la Corte che ogni avvocato, dopo aver comunicato il proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia tramite il Consiglio dell’Ordine, sarà responsabile della gestione di tale strumento di comunicazione, subendo le conseguenze di trascuratezza dell’indirizzo PEC.

La comunicazione tramite PEC da parte della cancelleria risulta dunque senz’altro valida, essendo la mancanza della password (lamentata nel caso di specie) dipesa da fatti personali dell’avvocato titolare dell’indirizzo della PEC stessa.

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