Diritto civile
Published On: 27 Settembre 2015Categories: Articoli, Diritto civile, Ermelinda StrolloBy

Morte della parte costituita a mezzo procuratore, c'è il principio dell’ultrattività del mandato alla lite

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18656 depositata in data 22 settembre 2015 ha ribadito, richiamando un principio già espresso dalla Sezioni Unite che “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione”.

Sulla base di tale principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello ritenendo inesistente la notifica dell’atto d’impugnazione effettuata all’originaria parte del giudizio di primo grado, nelle more deceduta, presso il procuratore costituito in primo grado aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto.

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Morte della parte costituita a mezzo procuratore, c'è il principio dell’ultrattività del mandato alla lite

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18656 depositata in data 22 settembre 2015 ha ribadito, richiamando un principio già espresso dalla Sezioni Unite che “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione”.

Sulla base di tale principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello ritenendo inesistente la notifica dell’atto d’impugnazione effettuata all’originaria parte del giudizio di primo grado, nelle more deceduta, presso il procuratore costituito in primo grado aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto.

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