Diritto penale
Published On: 7 Maggio 2013Categories: Articoli, Diritto PenaleBy

Molestie condominiali, confermata condanna a una donna per "getto pericoloso di cose"

Con la sentenza dell’11 aprile 2013, n. 16459, la III Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) per avere l’imputata molestato una condomina.

In particolare, la condomina, abitante dello stesso stabile della persona offesa, gettava in maniera frequente nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento della vittima rifiuti. Tra questi, cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, come ad esempio la candeggina.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che la condotta della signora integrasse la fattispecie disciplinata dall’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) che puniscechiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone”.

Con tale pronuncia si evince come la Suprema Corte abbia interpretato estensivamente la norma incriminatrice di cui all’art. 674 c.p., riconoscendo la sussistenza del reato anche nel caso di soli danni alle cose.

 

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Molestie condominiali, confermata condanna a una donna per "getto pericoloso di cose"

Con la sentenza dell’11 aprile 2013, n. 16459, la III Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) per avere l’imputata molestato una condomina.

In particolare, la condomina, abitante dello stesso stabile della persona offesa, gettava in maniera frequente nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento della vittima rifiuti. Tra questi, cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, come ad esempio la candeggina.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che la condotta della signora integrasse la fattispecie disciplinata dall’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) che puniscechiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone”.

Con tale pronuncia si evince come la Suprema Corte abbia interpretato estensivamente la norma incriminatrice di cui all’art. 674 c.p., riconoscendo la sussistenza del reato anche nel caso di soli danni alle cose.

 

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