Mix alcool-farmaci: la sentenza della Cassazione sulla guida in stato d'ebbrezza
Con la sentenza n. 29888/14 la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per il quale l’elemento psicologico del reato di guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c), c.d.s., può essere integrato anche dalla condotta colposa costituita dall’assunzione di bevande alcoliche in concomitanza con l’utilizzo di farmaci a base alcolica, prima di porsi alla guida di un mezzo.
La Cassazione ha dunque confermato una pronuncia con la quale la Corte d’Appello di Brescia aveva condannato un uomo per guida in stato d’ebbrezza, ritenendo irrilevante la tesi difensiva secondo la quale doveva essere esclusa, nel caso di specie, la responsabilità dell’imputato che, prima di mettersi alla guida, oltre a bere una limitata quantità di vino, aveva assunto un farmaco contenente alcool.
Come specificato nelle motivazioni della sentenza della Cassazione, la guida in stato d’ebbrezza è un reato contravvenzionale punibile, quindi, anche a titolo di colpa; ad avviso della Corte, dunque, la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell’agente, il quale dovrà evitare di porsi alla guida previa assunzione di bevande alcoliche, qualora queste possano avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante.
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Con la sentenza n. 29888/14 la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per il quale l’elemento psicologico del reato di guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c), c.d.s., può essere integrato anche dalla condotta colposa costituita dall’assunzione di bevande alcoliche in concomitanza con l’utilizzo di farmaci a base alcolica, prima di porsi alla guida di un mezzo.
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