
Minore investita, nessun risarcimento se c'è concorso di colpa
La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza n. 23214/2016 del 15 novembre ha stabilito che, nel caso in cui un minore, o comunque una persona incapace di intendere e di volere, sia danneggiato da un evento causato dal fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, la relativa indagine deve solo accertare l’esistenza della causa che ha concorso a produrre tale evento dannoso.
Nel caso di specie una ragazzina minorenne era stata investita da un autobus: il mezzo era appena ripartito dalla fermata e, dopo aver visto la ragazzina che lo stava rincorrendo, aveva deciso di accostare per permetterle di salire; sfortunatamente, però, la ragazzina scivolava a terra e l’autobus la investiva con la ruota posteriore, schiacciandole una gamba.
I genitori della minore pertanto chiedevano il risarcimento dei danni subiti dalla figlia in tale occasione ma sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettavano la domanda ritenendo che il fatto fosse accaduto per causa imputabile alla minore.
La danneggiata, diventata maggiorenne, impugna la sentenza di appello innanzi alla suprema Corte di Cassazione denunciando, tra gli altri motivi, la mancata applicazione del criterio di imputabilità ex art. 2046 c.c. in virtù del fatto che quando è stata investita era ancora minorenne.
Ad un tale riguardo, la Corte di Cassazione, chiarisce che la norma citata nel prevedere che “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa” è “in caso di fatto imputabile all’incapace quando le conseguenze pregiudizievoli si siano prodotte a danno di terzi, non anche quando l’incapace sia il danneggiato”.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha pertanto ritenuto infondato sia questo motivo sia tutti gli altri dedotti dalla ricorrente, rigettando il ricorso.
Dott.ssa Carmela Giovannini

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Nel caso di specie una ragazzina minorenne era stata investita da un autobus: il mezzo era appena ripartito dalla fermata e, dopo aver visto la ragazzina che lo stava rincorrendo, aveva deciso di accostare per permetterle di salire; sfortunatamente, però, la ragazzina scivolava a terra e l’autobus la investiva con la ruota posteriore, schiacciandole una gamba.
I genitori della minore pertanto chiedevano il risarcimento dei danni subiti dalla figlia in tale occasione ma sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettavano la domanda ritenendo che il fatto fosse accaduto per causa imputabile alla minore.
La danneggiata, diventata maggiorenne, impugna la sentenza di appello innanzi alla suprema Corte di Cassazione denunciando, tra gli altri motivi, la mancata applicazione del criterio di imputabilità ex art. 2046 c.c. in virtù del fatto che quando è stata investita era ancora minorenne.
Ad un tale riguardo, la Corte di Cassazione, chiarisce che la norma citata nel prevedere che “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa” è “in caso di fatto imputabile all’incapace quando le conseguenze pregiudizievoli si siano prodotte a danno di terzi, non anche quando l’incapace sia il danneggiato”.
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