Diritto fallimentare
Published On: 10 Agosto 2012Categories: Articoli, Diritto fallimentareBy

La revocatoria degli atti di disposizione patrimoniale

Il Tribunale di Roma, con sentenza n.11881/2004, in accoglimento della domanda di parte attrice, ha ritenuto oggettivamente revocabili ex art. 67 Legge Fallimentare i versamenti eseguiti dalla società in bonis  nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento stante l’effettivo conoscimento da parte dell’istituto di credito dello stato di difficoltà in cui versava la ditta.

Ribadisce il tribunale, infatti, ripercorrendo la pacifica giurisprudenza sul punto, che la conoscibilità del dissesto è equiparabile all’effettiva conoscenza dello stesso purché quest’ultima sia fondata su elementi che ogni operatore commerciale del settore avrebbe potuto percepire con applicazione dell’ordinaria diligenza.

Tale principio vale, continua il tribunale, a maggior ragione per gli istituti di credito  che sono operatori economici particolarmente qualificati, con capacità tecniche ed organizzative che li rendono specialmente capaci a percepire tempestivamente i sintomi dello stato di insolvenza.

Commento alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 11811/2004

 

Sergio Scicchitano


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La revocatoria degli atti di disposizione patrimoniale

Il Tribunale di Roma, con sentenza n.11881/2004, in accoglimento della domanda di parte attrice, ha ritenuto oggettivamente revocabili ex art. 67 Legge Fallimentare i versamenti eseguiti dalla società in bonis  nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento stante l’effettivo conoscimento da parte dell’istituto di credito dello stato di difficoltà in cui versava la ditta.

Ribadisce il tribunale, infatti, ripercorrendo la pacifica giurisprudenza sul punto, che la conoscibilità del dissesto è equiparabile all’effettiva conoscenza dello stesso purché quest’ultima sia fondata su elementi che ogni operatore commerciale del settore avrebbe potuto percepire con applicazione dell’ordinaria diligenza.

Tale principio vale, continua il tribunale, a maggior ragione per gli istituti di credito  che sono operatori economici particolarmente qualificati, con capacità tecniche ed organizzative che li rendono specialmente capaci a percepire tempestivamente i sintomi dello stato di insolvenza.

Commento alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 11811/2004

 

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