
La responsabilità penale dell’amministratore di fatto per i reati fallimentari
La sentenza in esame ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato, quale amministratore di fatto della società fallita e munito di un’investitura solo formale, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 della Legge Fallimentare.
L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur non essendo stato validamente investito dall’assemblea della carica, si sia di fatto ingerito nella gestione della società. La prevalente dottrina e giurisprudenza ritengono che l’amministratore abbia la responsabilità penale per i reati fallimentari in virtù di quanto disposto dall’art. 2639 del codice civile, il quale estende all’amministratore di fatto la responsabilità penale per i reati societari.
In particolare la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “In tema di reati fallimentari, l’amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’ amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili”. (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7203 dell’11.01.2008).
Commento alla sentenza n. 17096/2010 del Tribunale Penale di Roma
Sergio Scicchitano

La responsabilità penale dell’amministratore di fatto per i reati fallimentari
La sentenza in esame ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato, quale amministratore di fatto della società fallita e munito di un’investitura solo formale, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 della Legge Fallimentare.
L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur non essendo stato validamente investito dall’assemblea della carica, si sia di fatto ingerito nella gestione della società. La prevalente dottrina e giurisprudenza ritengono che l’amministratore abbia la responsabilità penale per i reati fallimentari in virtù di quanto disposto dall’art. 2639 del codice civile, il quale estende all’amministratore di fatto la responsabilità penale per i reati societari.
In particolare la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “In tema di reati fallimentari, l’amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’ amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili”. (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7203 dell’11.01.2008).
Commento alla sentenza n. 17096/2010 del Tribunale Penale di Roma
Sergio Scicchitano
Recent posts.
La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 24 aprile 2025, la n. 10813, approfondisce la questione in merito al fallimento del cessionario prima che venga completato il pagamento di un contratto pendente, così [...]
Tra slancio riformatore e richiami alla politica, il ruolo della Suprema Corte nell’Italia che cambia Un numero senza eguali nel panorama europeo: oltre 80.000 ricorsi l’anno. È questo il carico che ogni anno affronta la [...]
La Corte di Cassazione ha sollevato dubbi sull’ammissibilità del ricorso presentato da Telecom Italia (TIM) per la restituzione di un canone da oltre 1 miliardo di euro, versato anni fa allo Stato per l’uso di [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 24 aprile 2025, la n. 10813, approfondisce la questione in merito al fallimento del cessionario prima che venga completato il pagamento di un contratto pendente, così [...]
Tra slancio riformatore e richiami alla politica, il ruolo della Suprema Corte nell’Italia che cambia Un numero senza eguali nel panorama europeo: oltre 80.000 ricorsi l’anno. È questo il carico che ogni anno affronta la [...]