La formula della settimana: la richiesta di accesso agli atti amministrativi
La persona che abbia interesse a richiedere, prendere in visione ed, eventualmente, ottenere copia di documenti amministrativi, può avanzare richiesta di accesso agli atti secondo la formula che segue:
– Richiesta di accesso formale agli atti amministrativi.
Non senza sottolineare che:
– La richiesta di accesso formale deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r, o tramite posta elettronica o PEC (posta elettronica certificata); può anche essere depositata all’ufficio protocollo dell’amministrazione/ufficio interessato;
– La richiesta deve essere indirizzata all’ufficio che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente;
– Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di amministrazioni dello Stato, uffici ed enti pubblici, aziende autonome e concessionari di servizi pubblici;
– In alternativa all’accesso formale l’interessato può esercitare richiesta di accesso informale, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente;
– L’art. 25 della L. 241/1990 prevede che la risposta debba pervenire entro trenta gironi dalla richiesta di accesso. In caso di mancata risposta, questa si intende respinta.
– In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
La formula della settimana: la richiesta di accesso agli atti amministrativi
La persona che abbia interesse a richiedere, prendere in visione ed, eventualmente, ottenere copia di documenti amministrativi, può avanzare richiesta di accesso agli atti secondo la formula che segue:
– Richiesta di accesso formale agli atti amministrativi.
Non senza sottolineare che:
– La richiesta di accesso formale deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r, o tramite posta elettronica o PEC (posta elettronica certificata); può anche essere depositata all’ufficio protocollo dell’amministrazione/ufficio interessato;
– La richiesta deve essere indirizzata all’ufficio che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente;
– Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di amministrazioni dello Stato, uffici ed enti pubblici, aziende autonome e concessionari di servizi pubblici;
– In alternativa all’accesso formale l’interessato può esercitare richiesta di accesso informale, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente;
– L’art. 25 della L. 241/1990 prevede che la risposta debba pervenire entro trenta gironi dalla richiesta di accesso. In caso di mancata risposta, questa si intende respinta.
– In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Recent posts.
La disoccupazione involontaria è la condizione in cui si trova il lavoratore che perde l'impiego per le cause previste dalla legge. Per superare questa condizione la legge affianca alle politiche attive di ricerca del lavoro [...]
Una prestazione straordinaria, ovvero eseguita oltre l’orario lavorativo dovrebbe, sempre e comunque, essere retribuita. Tale affermazione si evince da un principio costituzionale di cui all’art.36 e ribadito da una recente sentenza della Cassazione Sezione Lavoro, [...]
Siamo lieti di annunciare che la Corte di Cassazione ha definitivamente posto fine alla vicenda "Itaca Free Boat", accertando la legittimità della provenienza dei beni della famiglia Saraco e disponendo la revoca della confisca del [...]
Recent posts.
La disoccupazione involontaria è la condizione in cui si trova il lavoratore che perde l'impiego per le cause previste dalla legge. Per superare questa condizione la legge affianca alle politiche attive di ricerca del lavoro [...]
Una prestazione straordinaria, ovvero eseguita oltre l’orario lavorativo dovrebbe, sempre e comunque, essere retribuita. Tale affermazione si evince da un principio costituzionale di cui all’art.36 e ribadito da una recente sentenza della Cassazione Sezione Lavoro, [...]