Diritto fallimentare
Published On: 4 Aprile 2015Categories: Articoli, Formulario, Formulario CivileBy

La formula della settimana: la richiesta di accesso agli atti amministrativi

La persona che abbia interesse a richiedere, prendere in visione ed, eventualmente, ottenere copia di documenti amministrativi, può avanzare richiesta di accesso agli atti secondo la formula che segue:

Richiesta di accesso formale agli atti amministrativi.

Non senza sottolineare che:

– La richiesta di accesso formale deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r, o tramite posta elettronica o PEC (posta elettronica certificata); può anche essere depositata all’ufficio protocollo dell’amministrazione/ufficio interessato;

– La richiesta deve essere indirizzata all’ufficio che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente;

– Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di amministrazioni dello Stato, uffici ed enti pubblici, aziende autonome e concessionari di servizi pubblici;

– In alternativa all’accesso formale l’interessato può esercitare richiesta di accesso informale, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente;

– L’art. 25 della L. 241/1990 prevede che la risposta debba pervenire entro trenta gironi dalla richiesta di accesso. In caso di mancata risposta, questa si intende respinta.

– In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

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La persona che abbia interesse a richiedere, prendere in visione ed, eventualmente, ottenere copia di documenti amministrativi, può avanzare richiesta di accesso agli atti secondo la formula che segue:

Richiesta di accesso formale agli atti amministrativi.

Non senza sottolineare che:

– La richiesta di accesso formale deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r, o tramite posta elettronica o PEC (posta elettronica certificata); può anche essere depositata all’ufficio protocollo dell’amministrazione/ufficio interessato;

– La richiesta deve essere indirizzata all’ufficio che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente;

– Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di amministrazioni dello Stato, uffici ed enti pubblici, aziende autonome e concessionari di servizi pubblici;

– In alternativa all’accesso formale l’interessato può esercitare richiesta di accesso informale, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente;

– L’art. 25 della L. 241/1990 prevede che la risposta debba pervenire entro trenta gironi dalla richiesta di accesso. In caso di mancata risposta, questa si intende respinta.

– In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

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