Published On: 27 Febbraio 2016Categories: Alessandro Zachos, Articoli, Diritto civileBy

Incidente provocato da ignoti, querela non necessaria per risarcimento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3019 depositata il 17 febbraio 2016 ha affrontato il tema della omessa denuncia alle competenti autorità di polizia da parte della vittima di un incidente stradale causato da ignoti.

Nel caso di specie la vittima del sinistro, a seguito dell’infruttuoso giudizio dinanzi al giudice di pace, conveniva in appello la società di assicurazione – quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Strada – per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale provocato da una vettura rimasta non identificata.

Il Tribunale affermava che la vittima, al fine di provare che il conducente dell’altro veicolo fosse rimasto sconosciuto, avrebbe dovuto denunziare il fatto agli organi a ciò preposti e attendere che le indagini compiute da questi, per l’identificazione del veicolo investitore, avessero avuto un esito negativo.

La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso proposto dalla vittima, ha ribadito che nell’ipotesi di sinistro stradale causato da ignoti la vittima non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, dato che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.

Dott. Alessandro Zachos

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Incidente provocato da ignoti, querela non necessaria per risarcimento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3019 depositata il 17 febbraio 2016 ha affrontato il tema della omessa denuncia alle competenti autorità di polizia da parte della vittima di un incidente stradale causato da ignoti.

Nel caso di specie la vittima del sinistro, a seguito dell’infruttuoso giudizio dinanzi al giudice di pace, conveniva in appello la società di assicurazione – quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Strada – per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale provocato da una vettura rimasta non identificata.

Il Tribunale affermava che la vittima, al fine di provare che il conducente dell’altro veicolo fosse rimasto sconosciuto, avrebbe dovuto denunziare il fatto agli organi a ciò preposti e attendere che le indagini compiute da questi, per l’identificazione del veicolo investitore, avessero avuto un esito negativo.

La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso proposto dalla vittima, ha ribadito che nell’ipotesi di sinistro stradale causato da ignoti la vittima non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, dato che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.

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