Diritto civile
Published On: 5 Dicembre 2013Categories: Articoli, Diritto civileBy

In due sul motorino: nessuna causalità diretta tra infrazione e responsabilità civile se c'è incidente

Con sentenza n. 26239/2013 la Cassazione si trova ad affrontare la questione delicata della responsabilità del conducente per aver trasportato altra persona sul ciclomotore.

Secondo un consolidato orientamento, l’inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l’infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima (tra le varie, cfr. Cass. 21 gennaio 1995, n. 699).

Nel caso di specie la Cassazione deduce che la violazione della disposizione che vieta il trasporto di altre persone sul ciclomotore non è in diretto collegamento causale con l’evento prodottosi. Per meglio intendere, la responsabilità del conducente del ciclomotore per la violazione della norma del codice della strada che vieta il trasporto di terze persone sul ciclomotore non è diretta conseguenza del danno verificatosi a carico di colei che è stata illegittimamente trasportata.

Soltanto per corroborare iperbolicamente l’assunto, la sentenza spiega, poi, che l’argomento, se fosse valido, potrebbe essere ribaltato contro la vittima, nel senso che avendo violato anch’ella la stessa disposizione potrebbe essere considerata autrice del suo stesso danno.

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In due sul motorino: nessuna causalità diretta tra infrazione e responsabilità civile se c'è incidente

Con sentenza n. 26239/2013 la Cassazione si trova ad affrontare la questione delicata della responsabilità del conducente per aver trasportato altra persona sul ciclomotore.

Secondo un consolidato orientamento, l’inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l’infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima (tra le varie, cfr. Cass. 21 gennaio 1995, n. 699).

Nel caso di specie la Cassazione deduce che la violazione della disposizione che vieta il trasporto di altre persone sul ciclomotore non è in diretto collegamento causale con l’evento prodottosi. Per meglio intendere, la responsabilità del conducente del ciclomotore per la violazione della norma del codice della strada che vieta il trasporto di terze persone sul ciclomotore non è diretta conseguenza del danno verificatosi a carico di colei che è stata illegittimamente trasportata.

Soltanto per corroborare iperbolicamente l’assunto, la sentenza spiega, poi, che l’argomento, se fosse valido, potrebbe essere ribaltato contro la vittima, nel senso che avendo violato anch’ella la stessa disposizione potrebbe essere considerata autrice del suo stesso danno.

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