Diritto civile
Published On: 7 Febbraio 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

Guida in stato d'ebbrezza: sanzioni anche ai ciclisti

Con la sentenza n. 4893/15, depositata il 2 febbraio u.s., la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a due mesi e venti giorni di arresto ed € 800 di ammenda nei confronti di un uomo risultato positivo all’alcoltest dopo essere stato fermato mentre era alla guida della propria bicicletta.

Nessun pregio, infatti, è stato riconosciuto alla tesi difensiva secondo la quale non può trovare applicazione la disciplina sanzionatoria del reato di guida in stato di ebbrezza nelle ipotesi di uso di veicoli non motorizzati.

Osservano, al contrario, i giudici di Piazza Cavour che “il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e soprattutto di sicurezza della circolazione stradale”.

Altresì è stata ritenuta non condivisibile la tesi della inoffensività della condotta addebitata all’uomo – anch’essa sostenuta dalla difesa nel ricorso per cassazione – stante la pacifica “idoneità della conduzione di una bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica ad interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pubblico degli utenti della strada”.

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Guida in stato d'ebbrezza: sanzioni anche ai ciclisti

Con la sentenza n. 4893/15, depositata il 2 febbraio u.s., la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a due mesi e venti giorni di arresto ed € 800 di ammenda nei confronti di un uomo risultato positivo all’alcoltest dopo essere stato fermato mentre era alla guida della propria bicicletta.

Nessun pregio, infatti, è stato riconosciuto alla tesi difensiva secondo la quale non può trovare applicazione la disciplina sanzionatoria del reato di guida in stato di ebbrezza nelle ipotesi di uso di veicoli non motorizzati.

Osservano, al contrario, i giudici di Piazza Cavour che “il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e soprattutto di sicurezza della circolazione stradale”.

Altresì è stata ritenuta non condivisibile la tesi della inoffensività della condotta addebitata all’uomo – anch’essa sostenuta dalla difesa nel ricorso per cassazione – stante la pacifica “idoneità della conduzione di una bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica ad interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pubblico degli utenti della strada”.

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