Guida in stato d'ebbrezza: cosa s'intende per incidente stradale?
La Corte di Cassazione con sentenza del 14 settembre 2016, n. 38203 è tornata a pronunciarsi in tema di guida in stato di ebbrezza.
Nel caso di specie, l’imputato, condannato dal Tribunale di Trento per guida in stato di ebbrezza aggravato, per aver provocato un incidente stradale, ricorreva “per saltum”, dinanzi la Corte di Cassazione, eccependo il vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell’aggravante dell’incidente stradale e ciò al fine del rigetto della richiesta dell’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
A parere del ricorrente, la condanna in primo grado, non aveva tenuto conto del fatto che l’incidente non avesse provocato danni a persone o cose, in quanto l’auto si era fermata sulla banchina, senza invadere la semicarreggiata e ad un tal riguardo, lo stesso denunciava la violazione di legge sull’interpretazione della norma dell’art. 186 del C.d.S. di cui al comma 2-bis.
La problematica oggetto del ricorso in parola era stata già affrontata in passato dalla Corte di Cassazione che si era precedentemente pronunciata, in una similare situazione, statuendo che “…in particolare, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2-bis, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l’urto dei veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni.” Cassazione, Sez. 4, n. 42488/2012, Rv. 253734; e la sentenza n. 6381/2011, Cassazione, Sez. 4.
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte di Cassazione, ribadendo il summenzionato principio, ha ritenuto, nel caso de quo “adeguatamente configurata la nozione di incidente stradale rilevante ai fini del riscontro della circostanza aggravante oggetto dell’odierno esame, spettando al giudice il compito di accertare l’effettivo ricorso di un inatteso avvenimento concretamente e significativamente idoneo a interrompere (o comunque a turbare) il normale svolgimento della circolazione stradale e di rilevare la potenziale idoneità dello stesso a determinare un qualunque pericolo o danno alla collettività, al fine di attestare la concreta ed effettiva maggiore pericolosità (e la conseguente meritevolezza di un deteriore trattamento sanzionatorio) del reato di guida in stato di ebbrezza, là dove circostanziato dalla provocazione di un incidente da parte del reo”.
La Corte di Cassazione, facendo ricorso al proprio potere nomofilattico, dopo un percorso logico e argomentativo ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali.
Dott.ssa Valentina Lieto
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A parere del ricorrente, la condanna in primo grado, non aveva tenuto conto del fatto che l’incidente non avesse provocato danni a persone o cose, in quanto l’auto si era fermata sulla banchina, senza invadere la semicarreggiata e ad un tal riguardo, lo stesso denunciava la violazione di legge sull’interpretazione della norma dell’art. 186 del C.d.S. di cui al comma 2-bis.
La problematica oggetto del ricorso in parola era stata già affrontata in passato dalla Corte di Cassazione che si era precedentemente pronunciata, in una similare situazione, statuendo che “…in particolare, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2-bis, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l’urto dei veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni.” Cassazione, Sez. 4, n. 42488/2012, Rv. 253734; e la sentenza n. 6381/2011, Cassazione, Sez. 4.
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte di Cassazione, ribadendo il summenzionato principio, ha ritenuto, nel caso de quo “adeguatamente configurata la nozione di incidente stradale rilevante ai fini del riscontro della circostanza aggravante oggetto dell’odierno esame, spettando al giudice il compito di accertare l’effettivo ricorso di un inatteso avvenimento concretamente e significativamente idoneo a interrompere (o comunque a turbare) il normale svolgimento della circolazione stradale e di rilevare la potenziale idoneità dello stesso a determinare un qualunque pericolo o danno alla collettività, al fine di attestare la concreta ed effettiva maggiore pericolosità (e la conseguente meritevolezza di un deteriore trattamento sanzionatorio) del reato di guida in stato di ebbrezza, là dove circostanziato dalla provocazione di un incidente da parte del reo”.
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