Diritto amministrativo
Published On: 25 Settembre 2014Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Diritto civileBy

Giudice di Pace: un'ora d'attesa prima di dichiarare contumacia ente resistente

Con ordinanza n. 19942/2014 la Cassazione si sofferma sul tempo che deve attendere il Giudice di Pace prima di dichiarare contumace l’amministrazione resistente in una opposizione a sanzione amministrativa.

L’amministrazione si rivolge alla Cassazione dolendosi della circostanza che la funzionaria si era presentata all’udienza dinanzi il Giudice di Pace alle ore 11, 42 del 20 maggio 2011, anziché alle ore 11, 30 come indicato nel decreto di fissazione dell’udienza, e che, al suo arrivo, il Giudice di Pace aveva già chiuso il verbale e pronunciato il provvedimento di accoglimento dell’opposizione senza dunque aspettare il decorso dell’ora contumaciale.

Secondo la Cassazione l’art. 59 disp. att. cod. proc. civ. prevede che la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è effettuata dal Giudice di Pace a norma dell’art. 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza (cfr. Casa., Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18048).

Ne consegue che il Giudice di Pace, alla prima udienza, è tenuto ad attendere un’ora prima di poter dichiarare la contumacia del convenuto.

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Giudice di Pace: un'ora d'attesa prima di dichiarare contumacia ente resistente

Con ordinanza n. 19942/2014 la Cassazione si sofferma sul tempo che deve attendere il Giudice di Pace prima di dichiarare contumace l’amministrazione resistente in una opposizione a sanzione amministrativa.

L’amministrazione si rivolge alla Cassazione dolendosi della circostanza che la funzionaria si era presentata all’udienza dinanzi il Giudice di Pace alle ore 11, 42 del 20 maggio 2011, anziché alle ore 11, 30 come indicato nel decreto di fissazione dell’udienza, e che, al suo arrivo, il Giudice di Pace aveva già chiuso il verbale e pronunciato il provvedimento di accoglimento dell’opposizione senza dunque aspettare il decorso dell’ora contumaciale.

Secondo la Cassazione l’art. 59 disp. att. cod. proc. civ. prevede che la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è effettuata dal Giudice di Pace a norma dell’art. 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza (cfr. Casa., Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18048).

Ne consegue che il Giudice di Pace, alla prima udienza, è tenuto ad attendere un’ora prima di poter dichiarare la contumacia del convenuto.

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