Diritto civile
Published On: 10 Maggio 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

Giudice di Pace, la Cassazione sulla quantificazione delle spese processuali

Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza n. 8806 del 14/01//2015 e depositata in data 30/04/2015, nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, la limitazione a norma dell’art. 91 c.p.c. alla liquidazione delle spese processuali relativa alla possibilità di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie, non si applica ai giudizi di opposizione a ordinanza–ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione di codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100, 00 €.

La Suprema Corte, con la suindicata ordinanza, ha considerato che i suddetti giudizi di opposizione a ordinanza–ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione di codice della strada postulano un giudizio ove la difesa tecnica è giustificata, o addirittura indispensabile, dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo.

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Giudice di Pace, la Cassazione sulla quantificazione delle spese processuali

Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza n. 8806 del 14/01//2015 e depositata in data 30/04/2015, nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, la limitazione a norma dell’art. 91 c.p.c. alla liquidazione delle spese processuali relativa alla possibilità di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie, non si applica ai giudizi di opposizione a ordinanza–ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione di codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100, 00 €.

La Suprema Corte, con la suindicata ordinanza, ha considerato che i suddetti giudizi di opposizione a ordinanza–ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione di codice della strada postulano un giudizio ove la difesa tecnica è giustificata, o addirittura indispensabile, dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo.

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