Published On: 6 Novembre 2016Categories: Andrea Paolucci, Articoli, Diritto amministrativoBy

Federazioni sportive: spetta al CONI l’individuazione dell’organizzazione più rappresentativa

“In presenza di più organizzazioni svolgenti una medesima disciplina sportiva, il C.O.N.I. deve procedere ad individuare l’organizzazione più rappresentativa e che abbia il riconoscimento della Federazione internazionale di riferimento”. Questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 4346 del 18 ottobre 2016.

Nel caso di specie, la F.I.S.C.-Federazione italiana sport cinofili aveva presentato al C.O.N.I. istanza in data 19 marzo 2011 per essere riconosciuta quale D.S.A. (disciplina sportiva associata). Tale istanza veniva dichiarata improcedibile in attesa dell’adozione di un nuovo regolamento per il riconoscimento delle D.S.A.. Pertanto la F.I.S.C. proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso tale provvedimento, che veniva accolto con D.P.R. 18 giugno 2012 con la motivazione che “la sospensione sine die della valutazione dell’istanza viola la legge n. 241 del 1990”.

La F.I.S.C., in data 27 agosto 2013, diffidava il C.O.N.I. a provvedere sull’istanza di riconoscimento come D.S.A. A seguito del protratto silenzio del C.O.N.I. sull’istanza presentata, la F.I.S.C. proponeva ricorso dinanzi al TAR del Lazio, sede di Roma.

Nelle more del giudizio avverso il silenzio, il C.O.N.I. adottava la delibera n. 280 del 15 luglio 2014, con cui negava l’autorizzazione all’inserimento nell’osservatorio delle nuove discipline sportive della F.I.S.C..

La F.I.S.C., di conseguenza proponeva motivi aggiunti contro quest’ultima delibera.

Il TAR Lazio, però, dichiarava il ricorso improcedibile.

Tale decisione veniva appellata dalla F.I.S.C. dinanzi al Consiglio di Stato.

I giudici di Palazzo Spada hanno però respinto l’appello ritenendo che “che l’appellante non dimostra l’infondatezza dei motivi opposti dal C.O.N.I. nel diniego di autorizzazione e nell’allegata relazione. Essa si limita ad affermare la diversa attività sportiva svolta da F.I.D.A.S.C.” (Federazione italiana discipline armi sportive e da caccia, che ricomprende tra le proprie discipline anche il settore cinofilia ndr).

Inoltre, proseguono i giudici del Consiglio di Stato, “il regolamento dei riconoscimenti in tema di “osservatorio e monitoraggio”, stabilisce che, in presenza di più organizzazioni svolgenti una medesima disciplina sportiva, il C.O.N.I. “procede ad osservare l’organizzazione più rappresentativa e che abbia il riconoscimento della Federazione internazionale di riferimento, ove esistente”; ciò in quanto il successivo art. 3 precisa che l’organizzazione “deve essere l’unica o la più rappresentativa sul territorio nazionale della disciplina sportiva, è motivo preferenziale l’affiliazione alla rispettiva Federazione internazionale”. (…) Nello specifico, poi, dall’esame della documentazione emerge che la F.I.D.A.S.C. svolge una disciplina sportiva cinotecnica (e non solo con armi da caccia) che ricomprende la grande parte delle pratiche sportive con utilizzo del cane, che svolge la F.I.S.C.”.

Pertanto, il ricorso veniva respinto.

Dott. Andrea Paolucci

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Federazioni sportive: spetta al CONI l’individuazione dell’organizzazione più rappresentativa

“In presenza di più organizzazioni svolgenti una medesima disciplina sportiva, il C.O.N.I. deve procedere ad individuare l’organizzazione più rappresentativa e che abbia il riconoscimento della Federazione internazionale di riferimento”. Questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 4346 del 18 ottobre 2016.

Nel caso di specie, la F.I.S.C.-Federazione italiana sport cinofili aveva presentato al C.O.N.I. istanza in data 19 marzo 2011 per essere riconosciuta quale D.S.A. (disciplina sportiva associata). Tale istanza veniva dichiarata improcedibile in attesa dell’adozione di un nuovo regolamento per il riconoscimento delle D.S.A.. Pertanto la F.I.S.C. proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso tale provvedimento, che veniva accolto con D.P.R. 18 giugno 2012 con la motivazione che “la sospensione sine die della valutazione dell’istanza viola la legge n. 241 del 1990”.

La F.I.S.C., in data 27 agosto 2013, diffidava il C.O.N.I. a provvedere sull’istanza di riconoscimento come D.S.A. A seguito del protratto silenzio del C.O.N.I. sull’istanza presentata, la F.I.S.C. proponeva ricorso dinanzi al TAR del Lazio, sede di Roma.

Nelle more del giudizio avverso il silenzio, il C.O.N.I. adottava la delibera n. 280 del 15 luglio 2014, con cui negava l’autorizzazione all’inserimento nell’osservatorio delle nuove discipline sportive della F.I.S.C..

La F.I.S.C., di conseguenza proponeva motivi aggiunti contro quest’ultima delibera.

Il TAR Lazio, però, dichiarava il ricorso improcedibile.

Tale decisione veniva appellata dalla F.I.S.C. dinanzi al Consiglio di Stato.

I giudici di Palazzo Spada hanno però respinto l’appello ritenendo che “che l’appellante non dimostra l’infondatezza dei motivi opposti dal C.O.N.I. nel diniego di autorizzazione e nell’allegata relazione. Essa si limita ad affermare la diversa attività sportiva svolta da F.I.D.A.S.C.” (Federazione italiana discipline armi sportive e da caccia, che ricomprende tra le proprie discipline anche il settore cinofilia ndr).

Inoltre, proseguono i giudici del Consiglio di Stato, “il regolamento dei riconoscimenti in tema di “osservatorio e monitoraggio”, stabilisce che, in presenza di più organizzazioni svolgenti una medesima disciplina sportiva, il C.O.N.I. “procede ad osservare l’organizzazione più rappresentativa e che abbia il riconoscimento della Federazione internazionale di riferimento, ove esistente”; ciò in quanto il successivo art. 3 precisa che l’organizzazione “deve essere l’unica o la più rappresentativa sul territorio nazionale della disciplina sportiva, è motivo preferenziale l’affiliazione alla rispettiva Federazione internazionale”. (…) Nello specifico, poi, dall’esame della documentazione emerge che la F.I.D.A.S.C. svolge una disciplina sportiva cinotecnica (e non solo con armi da caccia) che ricomprende la grande parte delle pratiche sportive con utilizzo del cane, che svolge la F.I.S.C.”.

Pertanto, il ricorso veniva respinto.

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