Fabbricati edificati separatamente, quando si possono considerare proprietà del condominio
Con la sentenza n. 9105 del 15.04.2013, la Suprema Corte risolve la questione dell’inclusione o meno di un fabbricato, fisicamente separato e autonomo rispetto al corpus dello stabile condominiale, in un condominio.
Secondo l’art. 1117 c.c., l’estensione della proprietà condominiale ad edifici separati ed autonomi rispetto all’edificio in cui ha sede il condominio può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella proprietà del condominio stesso, qualificando espressamente tale bene come ad esso appartenente negli atti in cui, attraverso la vendita dei singoli appartamenti, il condominio risulta costituito (Cass. n. 8012/12).
L’estensione della comunione al suolo, come dispone l’art. 1117 c.c., postula che su uno stesso terreno insistano diversi piani o porzioni di piani costituenti un unico edificio, sicchè le costruzioni fra loro separate, ancorchè erette su suolo originariamente del medesimo proprietario, non soggiacciono alla presunzione di comunanza posta dalla norma.
In altri termini, la presunzione ex art. 1117 c.c., di comunanza del suolo su cui insiste il fabbricato condominiale, non opera in direzione inversa, nel senso che non si presume comune ogni altro edificio, separato e autonomo, eretto sul medesimo suolo su cui è sorto lo stabile condominiale.
Fabbricati edificati separatamente, quando si possono considerare proprietà del condominio
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