Diritto amministrativo
Published On: 13 Giugno 2014Categories: Articoli, Diritto amministrativoBy

Emoderivati infetti: sul diritto al risarcimento decide il giudice ordinario

Il Consiglio di Stato, con sentenza 2760/2014 depositata in data 27 maggio, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario per le cause concernenti le transazioni tra i soggetti colpiti da patologie a causa della somministrazione di Emoderivati infetti con il Ministero della salute, stipulate al fine di definire le azioni civili intraprese contro quest’ultimo, divenute ormai numerose.

Il ricorso, proposto al fine di accertare il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, veniva rigettato dal Tar Veneto, poiché veniva ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato, confermando questo orientamento, attraverso la sentenza in esame stabilisce che “gli atti amministrativi adottati al fine di disciplinare in maniera transattiva le numerose controversie insorte, non risultano tali da poter incidere sui diritti soggettivi degli interessati, restando pur sempre nella disponibilità di questi ultimi aderire o meno alle procedure transattive ben potendo continuare a coltivare le azioni risarcitorie intraprese in sede civile.”

La cognizione, dunque – finché nel nostro ordinamento sopravviverà la tanto discussa distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, si badi – appartiene al giudice ordinario, in quanto giudice dei diritti soggettivi perfetti.

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Emoderivati infetti: sul diritto al risarcimento decide il giudice ordinario

Il Consiglio di Stato, con sentenza 2760/2014 depositata in data 27 maggio, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario per le cause concernenti le transazioni tra i soggetti colpiti da patologie a causa della somministrazione di Emoderivati infetti con il Ministero della salute, stipulate al fine di definire le azioni civili intraprese contro quest’ultimo, divenute ormai numerose.

Il ricorso, proposto al fine di accertare il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, veniva rigettato dal Tar Veneto, poiché veniva ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato, confermando questo orientamento, attraverso la sentenza in esame stabilisce che “gli atti amministrativi adottati al fine di disciplinare in maniera transattiva le numerose controversie insorte, non risultano tali da poter incidere sui diritti soggettivi degli interessati, restando pur sempre nella disponibilità di questi ultimi aderire o meno alle procedure transattive ben potendo continuare a coltivare le azioni risarcitorie intraprese in sede civile.”

La cognizione, dunque – finché nel nostro ordinamento sopravviverà la tanto discussa distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, si badi – appartiene al giudice ordinario, in quanto giudice dei diritti soggettivi perfetti.

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