Diritto civile
Published On: 11 Giugno 2013Categories: Articoli, Diritto civileBy

Domicilio eletto: ora le notifiche viaggiano con la PEC

Le recenti innovazioni in termini di comunicazione tecnologica, nonché l’adeguamento normativo (leggasi le modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 l. 12 novembre 2011 n. 183) delle notifiche processuali in via telematica, hanno acceso un ampio dibattito sulla necessità per l’avvocato che patrocina una causa al di fuori della circoscrizione della Corte d’Appello del foro di appartenenza, di dover comunque eleggere domicilio.

Infatti, l’art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 – norma tuttora vigente – prevede che in caso di mancata elezione di domicilio, si procede ex lege alla domiciliazione presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita, con conseguente notifica delle comunicazioni in cancelleria.

La Corte di Cassazione con sentenza del 20.06.2012 n° 10143 ha fornito una nuova interpretazione dell’art. 125 c.p.c. adeguando la norma ormai “datata” alle esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata nel mutato contesto normativo.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, “la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

La nuova interpretazione dell’art. 82 è, come sottolinea la stessa Corte, un caso di prospective overruling cioè annuncia una norma nuova che non verrà applicata, con vari aggiustamenti, alle fattispecie anteriori alla data della decisione.

Ed infatti l’interpretazione di una disposizione muti nel tempo in ragione del diverso contesto normativo in cui si innesta e che quindi ci sia parimenti una modulazione diacronica del suo significato precettivo senza che ciò smentisca la natura meramente dichiarativa dell’interpretazione della legge fatta dalla giurisprudenza.

Ciò significa che, a seguito della commentata sentenza della Corte di Cassazione, basterà indicare nei nostri atti l’indirizzo di posta elettronica certificata, così come comunicato al proprio Consiglio dell’Ordine, affinché si perfezioni la propria costituzione in giudizio e si ricevano le comunicazioni in via telematica al proprio indirizzo PEC.

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Le recenti innovazioni in termini di comunicazione tecnologica, nonché l’adeguamento normativo (leggasi le modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 l. 12 novembre 2011 n. 183) delle notifiche processuali in via telematica, hanno acceso un ampio dibattito sulla necessità per l’avvocato che patrocina una causa al di fuori della circoscrizione della Corte d’Appello del foro di appartenenza, di dover comunque eleggere domicilio.

Infatti, l’art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 – norma tuttora vigente – prevede che in caso di mancata elezione di domicilio, si procede ex lege alla domiciliazione presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita, con conseguente notifica delle comunicazioni in cancelleria.

La Corte di Cassazione con sentenza del 20.06.2012 n° 10143 ha fornito una nuova interpretazione dell’art. 125 c.p.c. adeguando la norma ormai “datata” alle esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata nel mutato contesto normativo.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, “la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

La nuova interpretazione dell’art. 82 è, come sottolinea la stessa Corte, un caso di prospective overruling cioè annuncia una norma nuova che non verrà applicata, con vari aggiustamenti, alle fattispecie anteriori alla data della decisione.

Ed infatti l’interpretazione di una disposizione muti nel tempo in ragione del diverso contesto normativo in cui si innesta e che quindi ci sia parimenti una modulazione diacronica del suo significato precettivo senza che ciò smentisca la natura meramente dichiarativa dell’interpretazione della legge fatta dalla giurisprudenza.

Ciò significa che, a seguito della commentata sentenza della Corte di Cassazione, basterà indicare nei nostri atti l’indirizzo di posta elettronica certificata, così come comunicato al proprio Consiglio dell’Ordine, affinché si perfezioni la propria costituzione in giudizio e si ricevano le comunicazioni in via telematica al proprio indirizzo PEC.

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